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Affitti per famiglie con animali: diritti, clausole e convivenza pacifica

Affittare un immobile a famiglie che possiedono animali domestici è una situazione sempre più frequente. Per il proprietario, però, la presenza di un animale può sollevare dubbi legittimi: è possibile vietarla? Quali tutele esistono in caso di danni? Come regolarsi correttamente dal punto di vista contrattuale? Conoscere il quadro normativo aiuta a gestire la locazione in modo consapevole e a prevenire conflitti. Il quadro generale: cosa può (e non può) fare il proprietario Nel diritto italiano non esiste una norma che vieti in modo automatico la presenza di animali domestici in un immobile locato.  Questo significa che, in linea generale, l’inquilino può tenere un animale se il contratto di affitto non lo vieta espressamente. Per il proprietario, quindi, il contratto di locazione diventa lo strumento centrale per disciplinare la questione. È lì che si gioca l’equilibrio tra libertà dell’inquilino e tutela dell’immobile. Le clausole contrattuali sugli animali Il proprietario ha la facoltà di inserire nel contratto una clausola che regoli la presenza di animali domestici. Le opzioni più comuni sono due: Se il contratto non contiene alcun riferimento agli animali, il proprietario non può opporsi successivamente alla loro presenza, salvo che emergano problemi concreti. Il ruolo del regolamento condominiale Un aspetto spesso frainteso riguarda il ruolo del regolamento condominiale. Con la legge n. 220 del 2012, nota come Riforma del condominio, il legislatore ha chiarito che i regolamenti condominiali non possono vietare il possesso di animali domestici nelle singole unità immobiliari. Il principio è oggi espressamente previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1138 del Codice Civile, secondo cui le norme del regolamento non possono limitare questo diritto dei residenti. Di conseguenza, eventuali divieti generalizzati inseriti nei regolamenti condominiali non sono considerati validi. Questo significa che il proprietario non può fare affidamento sul regolamento del condominio per impedire la presenza di animali nell’appartamento locato. L’unico strumento giuridicamente efficace per disciplinare o vietare la detenzione di animali resta quindi il contratto di locazione, attraverso una clausola specifica, chiara e accettata dall’inquilino al momento della firma. Resta fermo che l’inquilino è comunque tenuto a rispettare le regole condominiali che riguardano l’uso delle parti comuni e la tutela della tranquillità e dell’igiene, aspetti che possono essere legittimamente regolati dall’assemblea. Responsabilità e tutela dell’immobile Dal punto di vista del proprietario, il punto centrale resta la tutela dell’immobile. L’inquilino è sempre tenuto a usare la casa con diligenza e a restituirla, alla fine della locazione, nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il normale deterioramento. Se l’animale causa danni (ad esempio a pavimenti, porte o infissi), il proprietario ha diritto al risarcimento. Il deposito cauzionale può essere utilizzato a questo scopo, ma non può essere aumentato oltre i limiti di legge solo perché è presente un animale. Conclusione Il principio generale è: dirlo prima è meglio. Informare il locatore che si possiedono animali, anche di piccola taglia (o che si intende “adottarne” uno) è fondamentale per evitare attriti o contestazioni future. Affittare un immobile a famiglie con animali domestici è una situazione sempre più comune e non può essere gestita solo con divieti generici. La normativa non impone un’esclusione automatica degli animali, ma lascia al proprietario un ampio margine di intervento attraverso il contratto di locazione. Dal punto di vista della tutela dell’immobile, l’approccio più efficace è una gestione consapevole del rischio: definire in modo chiaro nel contratto se e a quali condizioni gli animali sono ammessi, chiarire le responsabilità dell’inquilino e prevedere strumenti di tutela adeguati. Una clausola ben formulata consente spesso di proteggere l’immobile senza ridurre l’attrattività dell’offerta sul mercato, soprattutto in un contesto in cui la presenza di animali è sempre più diffusa. Chiarezza iniziale e buon equilibrio contrattuale restano, per il proprietario, gli strumenti migliori per prevenire problemi e mantenere un rapporto locativo stabile e prevedibile. Per ulteriori informazioni ti rimandiamo a questo video pubblicato sul nostro profilo Instagram.

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Affittare casa in coppia: cosa succede quando uno solo è intestatario del contratto?

Quando una coppia decide di andare a vivere insieme in una casa in affitto, una delle scelte più frequenti è intestare il contratto di locazione a una sola persona. Spesso si tratta di una decisione pratica, legata a requisiti reddituali o a richieste del proprietario. Tuttavia, questa impostazione può avere conseguenze rilevanti, soprattutto nel tempo o in caso di separazione. Capire cosa comporta, dal punto di vista legale, può aiutare a evitare equivoci e situazioni spiacevoli. Il rapporto con il proprietario: chi risponde davvero Dal punto di vista giuridico, il locatore ha un solo interlocutore: l’intestatario del contratto. È lui (o lei) l’unico soggetto obbligato al pagamento dell’affitto, delle spese accessorie e al rispetto delle clausole contrattuali. Anche se l’altra persona vive stabilmente nell’immobile e contribuisce economicamente, il proprietario non ha alcun rapporto diretto con lei. In caso di mancato pagamento o di danni, potrà rivalersi esclusivamente sull’intestatario. Il partner non intestatario: convivente, ma senza diritti contrattuali Chi vive nell’appartamento senza essere indicato nel contratto non è considerato conduttore, ma un semplice convivente. Questo significa che non ha diritti autonomi sul contratto di locazione e quindi non può opporsi a una disdetta oppure subentrare automaticamente nel contratto. Il suo diritto di abitare l’alloggio preso in locazione dipende interamente dalla posizione dell’intestatario. Cosa accade se la coppia si separa È proprio in caso in cui la coppia decide di separarsi che emergono le maggiori criticità. Se l’intestatario del contratto decide di andarsene, il convivente non intestatario non ha un titolo per rimanere e il proprietario può legittimamente chiederne il rilascio. In modo analogo, se è l’intestatario a restare nell’immobile, questo ha il diritto di chiedere al convivente di andarsene, a prescindere dal fatto che abbia contribuito al pagamento dell’affitto o delle spese domestiche. In assenza di accordi specifici, la legge non riconosce un diritto di abitazione al convivente non intestatario. Il caso di matrimonio o unione civile La situazione cambia se la coppia è sposata o unita civilmente.  In questo caso, la normativa articola alcune tutele addizionali, in particolare per quanto riguarda gli immobili destinati a residenza familiare. In determinate circostanze, il coniuge o partner può subentrare nel contratto di locazione. Pagare l’affitto dà qualche diritto? È abbastanza comune pensare che contribuire economicamente all’affitto conferisca automaticamente dei diritti sulla casa. In realtà, dal punto di vista legale, il pagamento non modifica la posizione contrattuale: chi non è conduttore intestatario resta privo di diritti sulla possibilità di abitare sull’immobile. Eventuali versamenti possono rilevare solo nei rapporti tra i conviventi, ad esempio per una richiesta di rimborso, ma non incidono sul rapporto con il proprietario né sul diritto a restare nella casa. Come prevenire problemi Per evitare situazioni sbilanciate, la soluzione più semplice e sicura resta l’intestazione del contratto a entrambi i membri della coppia. In alternativa, è possibile chiedere al proprietario di inserire il convivente come co-conduttore o formalizzare accordi scritti tra le parti, utili almeno a chiarire la gestione delle spese. Queste accortezze non eliminano ogni rischio, ma riducono sensibilmente le aree di incertezza. Anche la clausola contenuta nel contratto con la quale si concede di abitare l’immobile anche alle persone “attualmente conviventi con il conduttore” non ha rilevanza sulle obbligazioni contrattuali assunte dal locatore in quanto, naturalmente, il conduttore può essere libero di mantenere la relazione che ha al momento della stipula del contratto di locazione o di legarsi ad altri soggetti. Se hai bisogno su LocazioniWeb puoi trovare molti modelli di contratto da scaricare gratuitamente. Conclusione Affittare casa in coppia con un solo intestatario è una scelta comune, ma non neutra. Dal punto di vista legale, crea una forte asimmetria: uno solo ha diritti e doveri verso il proprietario, mentre l’altro rimane esposto, soprattutto in caso di rottura del rapporto. Conoscere queste implicazioni in anticipo permette di fare scelte più consapevoli e, se necessario, di tutelarsi prima che sorgano problemi.

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Cosa succede alla locazione in caso di vendita, donazione o successione dell’immobile?

Il trasferimento di proprietà di un immobile già affittato è una situazione piuttosto comune, ma spesso genera dubbi e timori, soprattutto da parte dell’inquilino. La domanda più frequente è semplice: il contratto di locazione continua o viene meno con la vendita? In questo articolo vediamo cosa succede alla locazione quando l’immobile viene venduto, donato o devoluto in successione quali sono i diritti dell’inquilino e quali obblighi restano in capo al nuovo proprietario. La regola generale: la locazione continua La regola di base stabilita dalla legge è chiara: la vendita dell’immobile non comporta automaticamente la cessazione del contratto di locazione. Se l’immobile viene venduto mentre è in corso un contratto di affitto valido, il nuovo proprietario subentra nel rapporto di locazione alle stesse condizioni pattuite tra il precedente locatore e l’inquilino. In altre parole, cambia il proprietario, ma il contratto resta in vigore. Questo principio tutela l’inquilino, che non può essere obbligato a lasciare l’immobile solo perché è avvenuta una compravendita o perchè l’immobile è passato agli eredi o è stato donato ad un terzo. Il subentro del nuovo proprietario nel contratto Con il trasferimento della proprietà, l’acquirente diventa automaticamente il nuovo locatore. Da quel momento: L’inquilino, a sua volta, è tenuto a pagare il canone al nuovo proprietario dal momento in cui riceve una comunicazione formale del cambio di proprietà. Il nuovo proprietario può mandare via l’inquilino? La vendita dell’immobile non è di per sé un motivo valido per risolvere il contratto. Il nuovo proprietario può dare disdetta solo nei casi e nei tempi previsti dalla legge e dal contratto. In particolare, nei contratti di locazione abitativa: Il semplice fatto di aver acquistato l’immobile non consente quindi di ottenere il rilascio immediato dell’appartamento. Il diritto di prelazione dell’inquilino Quando si parla di vendita dell’immobile locato, è importante chiarire anche il tema del diritto di prelazione. Il diritto di prelazione non si applica automaticamente in tutti i casi. Nelle locazioni abitative ordinarie, l’inquilino ha diritto di prelazione solo in situazioni specifiche, come nel caso di vendita dell’intero stabile o in presenza di particolari condizioni previste dalla legge. Nella maggior parte delle vendite di singole unità immobiliari, l’inquilino non ha un diritto di prelazione generale sull’acquisto dell’immobile, salvo che questo sia stato espressamente previsto nel contratto di locazione. E se nel contratto è prevista la vendita dell’immobile? Alcuni contratti contengono clausole che regolano l’eventuale vendita dell’immobile durante la locazione. Tuttavia, tali clausole non possono derogare alle norme imperative a tutela dell’inquilino. Nelle locazioni abitative, le clausole che prevedono la risoluzione automatica del contratto in caso di vendita sono generalmente considerate inefficaci. Anche in presenza di una clausola del genere, il contratto continua a produrre effetti nei confronti del nuovo proprietario. Cosa succede al deposito cauzionale La vendita dell’immobile non incide sul deposito cauzionale. Il deposito segue il contratto di locazione e passa al nuovo proprietario che lo riceverà dal precedente locatore. Alla fine del rapporto sarà quindi il nuovo locatore a dover restituire il deposito all’inquilino, salvo eventuali conguagli o danni all’immobile. I rapporti economici tra vecchio e nuovo proprietario restano estranei al conduttore. Comunicazioni all’inquilino e pagamento del canone Dopo la vendita è fondamentale informare l’inquilino in modo chiaro e formale del cambio di proprietà, indicando a chi devono essere versati i canoni futuri. Fino a quando l’inquilino non riceve una comunicazione ufficiale, il pagamento effettuato al precedente proprietario è considerato valido. Una comunicazione tempestiva evita equivoci e contestazioni. Cosa comunicare, e quando, all’Agenzia delle Entrate. Il trasferimento degli obblighi contrattuali, sia se l’immobile è stato venduto o donato, sia se l’immobile locato faceva parte di un asse ereditario, va comunicato all’Agenzia delle Entrate. E’ profondamente errato pensare che la semplice trascrizione dell’atto a cura del notaio rogante, o la presentazione della dichiarazione di successione siano sufficienti a informare il fisco dell’avvenuto cambio di locatore.  Per molteplici motivi come, ad esempio, il fatto che il nuovo locatore possa scegliere o meno di optare per il regime fiscale, se applicabile, della cedolare secca o per il fatto che gli eredi sono immediatamente i soggetti che gestiscono l’eredità giacente, anche se l’adempimento amministrativo della successione non è ancora stato depositato presso lo sportello dell’Agenzia delle Entrate. Peraltro, per depositare la successione, si hanno dieci anni anche se l’imposta eventuale deve essere pagata entro un anno dal decesso per evitare sanzioni. Questa comunicazione va fatta attraverso il modello RLI e può essere trasmessa online. Consigli pratici per evitare problemi Per gestire correttamente una locazione in caso di vendita dell’immobile è consigliabile: La vendita di un immobile locato non deve trasformarsi in una fonte di conflitto. Con una gestione corretta e trasparente, la locazione può proseguire regolarmente anche con un nuovo proprietario.

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Ripartizione delle spese di riscaldamento in affitto: cosa dice la legge e cosa conviene scrivere nel contratto

Le spese di riscaldamento in affitto rappresentano spesso una delle principali fonti di conflitto tra locatore e inquilino. Sapere come la legge italiana disciplina questi costi e definire in modo chiaro le modalità di ripartizione nel contratto è fondamentale per evitare incomprensioni e contenziosi. Riscaldamento centralizzato: come funziona e chi paga Negli edifici dotati di impianto centralizzato, le spese di riscaldamento sono generalmente a carico dell’inquilino, a meno che il contratto stabilisca diversamente. La legge prevede che la ripartizione delle spese avvenga in base ai millesimi di proprietà o, se l’impianto è dotato di contatori individuali, secondo i consumi effettivi. Questo significa che ciascun condomino paga proporzionalmente all’effettivo utilizzo dell’impianto, riducendo il rischio di squilibri tra chi consuma di più e chi consuma di meno. Il D.Lgs. 102/2014 ha reso obbligatoria la contabilizzazione individuale nei condomini con impianto centralizzato, prevedendo l’installazione di ripartitori di calore o contatori per garantire equità nella ripartizione delle spese. Nei casi in cui non siano presenti strumenti di misurazione dei consumi, la suddivisione viene fatta secondo i millesimi, una modalità meno precisa ma legale. Riscaldamento autonomo: responsabilità e costi a carico dell’inquilino Quando l’immobile dispone di un impianto autonomo, la gestione del riscaldamento è molto più semplice da definire. Tutte le spese relative al combustibile, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ai controlli periodici e al bollino di efficienza energetica ricadono normalmente sull’inquilino. In questo caso, il locatore deve limitarsi a garantire il corretto funzionamento dell’impianto al momento della consegna dell’immobile e a intervenire solo in caso di guasti gravi o malfunzionamenti strutturali. Questo tipo di impianto offre maggiore trasparenza per l’inquilino, che paga solo ciò che consuma, ma richiede attenzione nella stipula del contratto per evitare fraintendimenti su chi si occupa della manutenzione e degli eventuali controlli periodici obbligatori. Manutenzione ordinaria e straordinaria: chi paga cosa La manutenzione degli impianti di riscaldamento è un tema delicato e spesso fonte di contenziosi. La manutenzione ordinaria comprende attività come la pulizia dei filtri, il controllo periodico della caldaia e la verifica del corretto funzionamento dei radiatori. Queste spese ricadono normalmente sull’inquilino, soprattutto se l’impianto è autonomo. Le spese straordinarie, invece, riguardano interventi più importanti come la sostituzione della caldaia, la riparazione di guasti strutturali o la ristrutturazione dell’impianto centralizzato. Questi costi spettano di norma al proprietario, salvo diverso accordo scritto nel contratto. Nel caso di impianti centralizzati, è fondamentale fare riferimento anche alle delibere condominiali e al regolamento condominiale, che possono prevedere modalità specifiche di ripartizione delle spese straordinarie. Trasparenza e rendicontazione: come tutelarsi Indipendentemente dal tipo di impianto, la trasparenza nella gestione delle spese è essenziale. Nei condomini con impianto centralizzato, il condominio deve fornire rendiconti periodici chiari, distinguendo i consumi individuali dai costi generali. Il locatore può facilitare ulteriormente la gestione comunicando all’inquilino i consumi mensili stimati o effettivi e allegando le relative fatture. Questa trasparenza consente all’inquilino di verificare la correttezza delle spese addebitate e di controllare eventuali discrepanze. Inoltre, stabilire nel contratto che l’inquilino ha diritto a ricevere documentazione periodica riduce notevolmente il rischio di contestazioni. Cosa scrivere nel contratto di locazione Per evitare problemi futuri, il contratto deve indicare chiaramente il tipo di impianto, le modalità di calcolo delle spese, chi si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria e come viene gestita la rendicontazione. È utile anche prevedere eventuali incentivi per il risparmio energetico, come sconti per comportamenti virtuosi dell’inquilino, ad esempio per riduzione dei consumi o attenzione alla temperatura in casa. È importante sottolineare che ogni accordo verbale è difficilmente tutelabile legalmente. Tutto ciò che riguarda il riscaldamento e le spese correlate deve essere scritto e firmato da entrambe le parti, così da garantire sicurezza e trasparenza. Se hai ancora dubbi su come impostare il contratto di locazione, sul nostro sito puoi trovare decine decine di modelli contrattuali adatti per ogni esigenza. Conclusione La legge italiana tutela sia locatore sia inquilino, ma lascia ampio margine di accordo contrattuale. La chiarezza e la definizione precisa delle responsabilità nel contratto rappresentano l’unico modo per evitare controversie e garantire una gestione equa delle spese di riscaldamento. Specificare il tipo di impianto, le modalità di calcolo, le responsabilità di manutenzione e la trasparenza dei rendiconti permette di vivere serenamente il rapporto di locazione, senza sorprese o discussioni indesiderate.

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Deposito cauzionale e garanzie alternative (fideiussioni, assicurazioni affitto): cosa scegliere nel 2026

Nel 2026, il mercato delle locazioni in Italia continua a evolversi, offrendo strumenti più flessibili per tutelare sia proprietari sia inquilini. Oltre al classico deposito cauzionale, sempre più diffusi sono le fideiussioni e le assicurazioni sul canone di affitto, che permettono di gestire i rischi in modo migliore. Capire le differenze, conoscere i vantaggi e le criticità e sapere cosa scrivere nel contratto è importante per evitare problemi e controversie. Deposito cauzionale: il punto di partenza Il deposito cauzionale rimane la forma di garanzia più tradizionale e non viene tassato, anche se il contratto di locazione è in regime ordinario. Il deposito deve essere versato all’inizio del contratto e restituito alla fine, entro tre mesi dalla riconsegna dell’immobile. Eventuali trattenute per danni o canoni non pagati devono essere giustificate con documentazione adeguata, come fotografie o perizie. Nel contratto conviene specificare anche la modalità di restituzione, ad esempio tramite bonifico bancario, per avere maggiore trasparenza e tracciabilità. Un aspetto importante da considerare nel 2026 è l’evoluzione normativa relativa agli interessi sul deposito. In alcuni casi, soprattutto in contratti di lunga durata, il deposito può essere rivalutato secondo l’indice ISTAT, una prassi da concordare esplicitamente in contratto. Fideiussione bancaria o assicurativa: liquidità e sicurezza La fideiussione permette di garantire il pagamento del canone da parte dell’inquilino. In pratica, una banca o un’assicurazione si impegna a pagare il locatore fino a un importo massimo in caso di inadempienza. E’ particolarmente importante capire se la garanzia prestata dalla banca, o dall’assicurazione, preveda l’escussione preventiva del debitore o meno. In pratica il “funzionamento” dell’eventuale rimborso è diverso. Se la polizza non prevedesse che il locatore venga risarcito a prima richiesta, documentando esclusivamente la regolarità del contratto e la morosità dell’inquilino, il locatore si vedrebbe risarcita esclusivamente la differenza tra quello che riesce a recuperare dopo una causa di risarcimento, che sarà costretto a fare nei confronti del conduttore moroso, e il valore effettivo dei canoni non incassati e delle spese sostenute. Nel contratto è fondamentale indicare durata e importo della garanzia, soggetto garante, modalità di escussione e condizioni precise per l’attivazione. Un vantaggio pratico delle fideiussioni è la maggiore flessibilità nella negoziazione: il proprietario può accettare garanzie parziali, estendere la copertura a spese condominiali non pagate o adattare la durata della polizza al termine del contratto. Assicurazione affitto: protezione completa e moderna Le assicurazioni affitto rappresentano la soluzione più completa del 2026. Queste polizze coprono il rischio di mancato pagamento del canone, danni all’immobile e, in molti casi, le spese legali per il recupero crediti. Possono essere sottoscritte dall’inquilino o dal proprietario e permettono di eliminare la necessità del deposito cauzionale tradizionale. È fondamentale riportare nel contratto massimali, franchigie, durata della polizza e modalità di attivazione. Alcune polizze consentono anche di includere coperture aggiuntive per danni accidentali a mobili o impianti, rendendo la garanzia quasi totale. Garanzie fiscali e obblighi del proprietario Oltre alla sicurezza economica, è importante ricordare gli aspetti fiscali. Il deposito cauzionale non costituisce reddito per il locatore finché non viene trattenuto per danni o inadempienze. In caso di fideiussioni o assicurazioni affitto, i premi pagati dall’inquilino non sono imponibili per il proprietario, ma possono essere deducibili per l’inquilino se previsti contrattualmente. Il proprietario deve inoltre conservare tutta la documentazione relativa alle garanzie per almeno dieci anni, sia per eventuali contestazioni legali sia per obblighi fiscali. Attenzione però: sulla garanzia di terzi, rilasciata da una banca, da un’assicurazione o anche da un semplice soggetto terzo, pensiamo ai genitori sui contratti per studenti, è dovuta l’imposta di registro, se il locatore non opta per la cedolare secca, pari allo 0,5% della garanzia con un minimo di euro 200. L’imposta si paga “una tantum” al momento della registrazione. Come scegliere tra deposito, fideiussione e assicurazione La scelta dipende da diversi fattori: disponibilità di liquidità dell’inquilino, durata del contratto, importo del canone e livello di protezione desiderato dal proprietario. Se l’inquilino dispone di liquidità sufficiente e il canone non è elevato, il deposito cauzionale è semplice ed efficace. Se il locatore vuole sicurezza senza bloccare denaro, la fideiussione è ideale, soprattutto per contratti medio-lunghi. Per immobili di pregio, contratti pluriennali o casi in cui il rischio di morosità o danni è alto, l’assicurazione affitto garantisce protezione completa, coprendo anche spese legali e danni accidentali. Cosa scrivere nel contratto Indipendentemente dal tipo di garanzia scelta, il contratto deve riportare ogni dettaglio. Per il deposito cauzionale, indicare importo, modalità di versamento e restituzione, motivazioni per eventuali trattenute e tempistiche di restituzione. Per la fideiussione, specificare durata, soggetto garante, massimale e condizioni di escussione.  Conclusione Nel 2026, proprietari e inquilini hanno a disposizione più strumenti che mai per tutelarsi. Il deposito cauzionale resta semplice e immediato, la fideiussione offre flessibilità e sicurezza e l’assicurazione affitto garantisce protezione completa contro morosità, danni e spese legali. La regola principale è la chiarezza contrattuale: ogni dettaglio scritto nel contratto riduce i rischi di contenzioso e permette un rapporto di locazione sereno e sicuro.

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Guida fiscale alle locazioni turistiche in Italia oltre i 30 giorni

Le locazioni turistiche rappresentano una delle formule più diffuse per mettere a reddito un immobile in Italia, soprattutto nelle città d’arte, nei centri storici e nelle località di villeggiatura.  Anche se molti proprietari si concentrano sulle locazioni brevi — cioè quelle fino a 30 giorni — spesso trascurano le regole che valgono per i contratti turistici di durata superiore a un mese, che rientrano in una disciplina specifica, sia civilistica che fiscale. Vediamo allora cosa prevede la normativa italiana e, soprattutto, quali tasse si pagano quando si affitta un immobile per finalità turistiche oltre i 30 giorni. Cos’è una locazione turistica “lunga” e cosa la distingue dalle altre In Italia, la locazione turistica è regolata dal Codice Civile (art. 1571 e seguenti) ed è una forma di affitto “libero” che non rientra né nei contratti di locazione abitativa a lungo termine (3+2 o 4+4), nè nella casistica delle locazioni abitative transitorie (legge 431/98) né nella categoria delle locazioni brevi (fino a 30 giorni, ex art. 4 del D.L. 50/2017). Una locazione turistica si configura quando un proprietario concede l’uso di un immobile, in genere arredato, a un soggetto, per finalità esclusivamente turistiche, senza prestazione di servizi tipici delle strutture ricettive (come pulizie giornaliere, fornitura di pasti, reception, ecc.). Quando questa locazione ha una durata superiore ai 30 giorni, non è più assimilabile alle “locazioni brevi” ma resta, comunque, esente dalle regole rigide delle locazioni abitative ordinarie. In pratica, si tratta di un contratto libero sotto il profilo dei contenuti, ma soggetto a determinati obblighi fiscali e amministrativi. La tassa di soggiorno: si applica anche alle locazioni turistiche lunghe? Uno dei dubbi più frequenti per chi affitta un immobile a fini turistici riguarda la tassa di soggiorno. Si tratta di un’imposta locale che viene riscossa dai Comuni a carico degli ospiti che pernottano sul territorio. La sua introduzione è stata autorizzata dalla Legge n. 42/2009 (art. 4), e da allora sempre più Comuni — soprattutto quelli a vocazione turistica o con centri storici di pregio — ne hanno fatto uso. Nel caso delle locazioni turistiche brevi, quindi con durata inferiore ai 30 giorni, la tassa si applica regolarmente. Il proprietario o il gestore dell’immobile, in questo caso, assume il ruolo di soggetto incaricato alla riscossione: deve riscuotere la tassa dall’ospite e riversarla al Comune secondo le modalità previste dal regolamento locale. E se il soggiorno turistico dura più di 30 giorni, si paga la tassa di soggiorno? La risposta è generalmente no, la tassa di soggiorno non si applica.  Quasi tutti i regolamenti comunali italiani prevedono infatti l’esenzione automatica per i soggiorni superiori a 30 notti consecutive, anche se resta a fini turistici. La ratio è semplice: l’imposta è pensata per i pernottamenti brevi, legati al turismo occasionale, e non per forme di soggiorno prolungato, che si avvicinano a una residenza temporanea. è comunque sempre opportuno verificare il regolamento specifico del Comune in cui si trova l’immobile, perché in Italia la tassa di soggiorno è regolata localmente e non in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Alcuni Comuni stabiliscono esenzioni parziali, limiti massimi di notti tassabili, oppure procedure diverse per locatori non professionali. Registrazione del contratto: obbligo e modalità A differenza delle locazioni brevi, che non richiedono registrazione se non superano i 30 giorni complessivi annui con lo stesso inquilino, i contratti turistici superiori a 30 giorni devono essere obbligatoriamente registrati presso l’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla firma. La registrazione può avvenire: In fase di registrazione vanno pagate le imposte indirette, cioè l’imposta di registro e l’imposta di bollo. Quanto si paga di imposte indirette? Imposta di registro L’imposta di registro per le locazioni turistiche superiori a 30 giorni ammonta al 2% del canone complessivo pattuito, con un minimo di 67 euro. Se il contratto ha durata pluriennale, è possibile versare l’imposta annualmente, sul canone previsto per ogni anno oppure in un’unica soluzione, per l’intera durata (usufruendo di uno sconto). Imposta di bollo È dovuta nella misura di 16 euro ogni 4 facciate scritte o ogni 100 righe di contratto, da pagare anche con addebito sul conto. Regime fiscale sui redditi da locazione turistica Il reddito derivante da una locazione turistica va sempre dichiarato, ma il proprietario può scegliere tra due regimi fiscali: Regime IRPEF ordinario In questo caso, i canoni percepiti vengono tassati insieme agli altri redditi del contribuente. Si applica l’aliquota progressiva IRPEF, con possibilità di dedurre alcune spese, come le spese di manutenzione ordinaria o le imposte pagate per la registrazione. Cedolare secca Se l’immobile è affittato a uso abitativo, il proprietario può optare per il regime della cedolare secca, che prevede un’imposta sostitutiva pari al 21% sul canone lordo. Attenzione però: la cedolare secca può essere applicata solo da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività d’impresa e solo su immobili a uso abitativo. Obblighi amministrativi: cosa deve fare il locatore Oltre agli aspetti fiscali, il locatore è tenuto a rispettare una serie di adempimenti amministrativi, anche per locazioni turistiche superiori ai 30 giorni. Deve: È obbligatorio emettere fattura o ricevuta? Nel caso di locazioni tra privati, non è necessario emettere fattura, ma è sempre buona prassi fornire una ricevuta del pagamento, anche semplice, con indicazione della cifra ricevuta, della data e della causale. Se invece il locatore esercita in modo sistematico l’attività, con più immobili e finalità imprenditoriali, può scattare l’obbligo di apertura della partita IVA e la tenuta della contabilità, con tutte le conseguenze fiscali del caso. Conclusione: cosa tenere a mente La locazione turistica di durata superiore a 30 giorni è una formula flessibile e vantaggiosa, ma non esente da obblighi. È fondamentale registrare il contratto, scegliere il corretto regime fiscale, pagare le imposte dovute e adempiere a tutti gli obblighi amministrativi previsti dalla legge. Il proprietario ha la possibilità di optare per la cedolare secca, se in possesso dei requisiti, oppure dichiarare i redditi nel regime ordinario. In entrambi i casi, non può ignorare la normativa né affidarsi a modelli “informali” o accordi verbali. Affittare in modo trasparente

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Locazione di immobile strumentale e indennità per la perdita di avviamento: cosa sapere davvero

Nell’ambito delle locazioni commerciali e professionali, una delle questioni più importanti — e spesso fonte di confusione — è quella relativa alla perdita di avviamento da parte del conduttore alla cessazione del contratto. Il tema diventa ancora più interessante quando si parla di immobili strumentali, cioè quei locali affittati per lo svolgimento di un’attività economica. In questo articolo analizziamo cosa si intende per immobile strumentale, quando spetta l’indennità per la perdita di avviamento, in che misura e in quali casi il diritto viene meno. Il nostro obiettivo è offrire una guida chiara, aggiornata e utile a imprese, professionisti, locatori e conduttori. Cosa si intende per immobile strumentale? Un immobile strumentale è un bene non abitativo utilizzato per finalità produttive, professionali o commerciali. A seconda della sua natura, può essere: La distinzione è importante, perché non tutti gli immobili strumentali danno diritto all’indennità per la perdita di avviamento. Il criterio principale per capire se l’indennità spetta o meno riguarda il rapporto tra l’attività esercitata e il pubblico. Quando spetta l’indennità per la perdita di avviamento? L’indennità per la perdita di avviamento è regolata dall’articolo 34 della Legge n. 392/1978.Il principio è semplice: se un’attività aperta al pubblico è costretta a chiudere o spostarsi perché il locatore decide di non rinnovare il contratto, il conduttore ha diritto a un risarcimento economico. La logica è tutelare l’avviamento commerciale, ovvero quel valore immateriale che un’impresa crea nel tempo grazie alla sua sede, alla visibilità, alla clientela acquisita. Questo valore può essere perso se si è costretti a lasciare il locale. Il diritto all’indennità scatta solo in determinate condizioni: Se queste condizioni sono rispettate, il conduttore ha diritto a: Quando non spetta l’indennità per la perdita di avviamento? Esistono però diversi casi in cui l’indennità non è dovuta, anche se si tratta di un immobile strumentale. Tra i più frequenti: Un altro punto fondamentale riguarda il rilascio dell’immobile: l’indennità diventa effettivamente esigibile solo al momento della restituzione dei locali. Inoltre, la legge prevede un raddoppio dell’indennità se, entro un anno, il locatore concede l’immobile a una nuova attività simile a quella cessata. Tabella riepilogativa Situazione Indennità dovuta? Note Disdetta o mancato rinnovo da parte del locatore ✅ Se l’attività è a contatto con il pubblico Recesso del conduttore o cessazione volontaria ❌ Nessun diritto Attività commerciale (negozio, bar, ecc.) ✅ 18 mensilità Attività alberghiera ✅ 21 mensilità Attività professionale (es. studio medico, ingegnere) ❌ Mancanza di contatto diretto con il pubblico Immobile interno a centro commerciale Dipende Sì, se l’attività ha clientela autonoma Attività senza autorizzazione ❌ Regolarità amministrativa necessaria Rilascio non ancora avvenuto ❌ L’indennità matura al rilascio Rilocazione dell’immobile entro 1 anno a concorrente ✅✅ L’indennità può raddoppiare Come si calcola l’indennità e come si richiede Il calcolo è basato sull’ultimo canone annuo moltiplicato per 18 o 21 mensilità. La richiesta deve avvenire dopo il rilascio dei locali, preferibilmente con atto scritto e tracciabile. Attenzione: non serve dimostrare il danno economico subito. L’indennità si basa su una presunzione legale di perdita di avviamento: è il locatore, semmai, che deve dimostrare che non esiste tale perdita (es. perché l’attività non era avviata). Il diritto all’indennità si prescrive in 10 anni dalla data di rilascio. Dopo quel termine, il conduttore perde la possibilità di far valere il proprio diritto. Aspetti fiscali: come viene trattata l’indennità? Sotto il profilo fiscale: È consigliabile in ogni caso valutare attentamente il trattamento in base alla posizione fiscale specifica. Conclusioni La locazione di un immobile strumentale comporta diritti e obblighi specifici per entrambe le parti. Se sei un conduttore che esercita un’attività commerciale a contatto con il pubblico, conoscere il tuo diritto all’indennità per la perdita di avviamento può fare una grande differenza al termine del contratto. Al tempo stesso, se sei un locatore, è essenziale sapere quando puoi legittimamente evitare il pagamento dell’indennità e come gestire correttamente il recesso o il mancato rinnovo del contratto.

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Cedolare secca anche se l’inquilino è una società? Ecco cosa sapere.

Negli ultimi mesi si è acceso un dibattito importante nel mondo delle locazioni immobiliari: è possibile applicare la cedolare secca anche se l’inquilino è una società? Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha aperto nuovi scenari, superando la tradizionale interpretazione restrittiva. In questo articolo approfondiremo cosa è cambiato, quali sono le opportunità per i locatori e le precauzioni da adottare in attesa di ulteriori chiarimenti ufficiali. La cedolare secca: un riepilogo veloce La cedolare secca è un regime fiscale opzionale che permette ai proprietari di immobili ad uso abitativo di tassare il canone d’affitto con un’imposta fissa, sostituendo: Le aliquote attuali sono: Optare per la cedolare secca consente, in molti casi di risparmiare sulle imposte e semplificare gli adempimenti burocratici. Prima della sentenza: la cedolare vietata se l’inquilino era una società Fino al 2024, l’interpretazione prevalente – confermata da diverse circolari dell’Agenzia delle Entrate – era che non si potesse applicare la cedolare secca se: Quindi, se una società o un soggetto giuridico prendeva in locazione un appartamento, anche solo per uso foresteria per i propri dipendenti, il proprietario non poteva optare per la cedolare secca. La tassazione doveva avvenire con il regime IRPEF ordinario, applicando anche l’imposta di registro e di bollo. La svolta: la sentenza della Cassazione del 2024 Con la sentenza n. 12395/2024, la Corte di Cassazione ha cambiato radicalmente prospettiva. Cosa ha detto la Suprema Corte? In pratica, secondo la Cassazione, un privato che affitta a una società un appartamento per i suoi dipendenti può legittimamente scegliere il regime della cedolare secca, nonostante l’Agenzia delle Entrate specifichi chiaramente l’inapplicabilità della cedolare secca se l’immobile viene locato ad una impresa “indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti”. Esempi pratici Ma attenzione: cosa dice oggi l’Agenzia delle Entrate? Nonostante la sentenza, l’Agenzia delle Entrate non ha ancora adeguato le proprie istruzioni operative. Questo significa che, di fatto, non si può registrare online un contratto con cedolare secca se l’inquilino è una società, almeno fino a modifiche formali da parte dell’Amministrazione. Come comportarsi in pratica? Se stai stipulando un contratto di locazione abitativa con una società e vuoi comunque usufruire della cedolare secca, è importante: Conviene rischiare? Applicare la cedolare secca in questa fase è possibile, ma non esente da rischi: Chi preferisce evitare rischi, può continuare a tassare il reddito da locazione in modo ordinario in attesa di istruzioni ufficiali più chiare. Cosa aspettarsi per il futuro Vista la rilevanza della sentenza della Cassazione, non si esclude che: Per ora, è necessario monitorare costantemente l’evoluzione della normativa e degli orientamenti ufficiali. La sentenza della Cassazione ha aperto nuovi scenari positivi per i locatori: finalmente anche chi affitta ad aziende potrebbe beneficiare della cedolare secca, se l’immobile è destinato a uso abitativo. Se vuoi registrare un contratto di locazione in modo semplice, sicuro e conforme alle normative, affidati a LocazioniWeb: ti aiuteremo a gestire ogni adempimento con la massima precisione! ➡️ Registrati su LocazioniWeb e semplifica la gestione dei tuoi contratti di affitto!

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