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Nome dell'autore: Team Beconcept studio

Privati

Cosa succede alla locazione in caso di vendita, donazione o successione dell’immobile?

Il trasferimento di proprietà di un immobile già affittato è una situazione piuttosto comune, ma spesso genera dubbi e timori, soprattutto da parte dell’inquilino. La domanda più frequente è semplice: il contratto di locazione continua o viene meno con la vendita? In questo articolo vediamo cosa succede alla locazione quando l’immobile viene venduto, donato o devoluto in successione quali sono i diritti dell’inquilino e quali obblighi restano in capo al nuovo proprietario. La regola generale: la locazione continua La regola di base stabilita dalla legge è chiara: la vendita dell’immobile non comporta automaticamente la cessazione del contratto di locazione. Se l’immobile viene venduto mentre è in corso un contratto di affitto valido, il nuovo proprietario subentra nel rapporto di locazione alle stesse condizioni pattuite tra il precedente locatore e l’inquilino. In altre parole, cambia il proprietario, ma il contratto resta in vigore. Questo principio tutela l’inquilino, che non può essere obbligato a lasciare l’immobile solo perché è avvenuta una compravendita o perchè l’immobile è passato agli eredi o è stato donato ad un terzo. Il subentro del nuovo proprietario nel contratto Con il trasferimento della proprietà, l’acquirente diventa automaticamente il nuovo locatore. Da quel momento: L’inquilino, a sua volta, è tenuto a pagare il canone al nuovo proprietario dal momento in cui riceve una comunicazione formale del cambio di proprietà. Il nuovo proprietario può mandare via l’inquilino? La vendita dell’immobile non è di per sé un motivo valido per risolvere il contratto. Il nuovo proprietario può dare disdetta solo nei casi e nei tempi previsti dalla legge e dal contratto. In particolare, nei contratti di locazione abitativa: Il semplice fatto di aver acquistato l’immobile non consente quindi di ottenere il rilascio immediato dell’appartamento. Il diritto di prelazione dell’inquilino Quando si parla di vendita dell’immobile locato, è importante chiarire anche il tema del diritto di prelazione. Il diritto di prelazione non si applica automaticamente in tutti i casi. Nelle locazioni abitative ordinarie, l’inquilino ha diritto di prelazione solo in situazioni specifiche, come nel caso di vendita dell’intero stabile o in presenza di particolari condizioni previste dalla legge. Nella maggior parte delle vendite di singole unità immobiliari, l’inquilino non ha un diritto di prelazione generale sull’acquisto dell’immobile, salvo che questo sia stato espressamente previsto nel contratto di locazione. E se nel contratto è prevista la vendita dell’immobile? Alcuni contratti contengono clausole che regolano l’eventuale vendita dell’immobile durante la locazione. Tuttavia, tali clausole non possono derogare alle norme imperative a tutela dell’inquilino. Nelle locazioni abitative, le clausole che prevedono la risoluzione automatica del contratto in caso di vendita sono generalmente considerate inefficaci. Anche in presenza di una clausola del genere, il contratto continua a produrre effetti nei confronti del nuovo proprietario. Cosa succede al deposito cauzionale La vendita dell’immobile non incide sul deposito cauzionale. Il deposito segue il contratto di locazione e passa al nuovo proprietario che lo riceverà dal precedente locatore. Alla fine del rapporto sarà quindi il nuovo locatore a dover restituire il deposito all’inquilino, salvo eventuali conguagli o danni all’immobile. I rapporti economici tra vecchio e nuovo proprietario restano estranei al conduttore. Comunicazioni all’inquilino e pagamento del canone Dopo la vendita è fondamentale informare l’inquilino in modo chiaro e formale del cambio di proprietà, indicando a chi devono essere versati i canoni futuri. Fino a quando l’inquilino non riceve una comunicazione ufficiale, il pagamento effettuato al precedente proprietario è considerato valido. Una comunicazione tempestiva evita equivoci e contestazioni. Cosa comunicare, e quando, all’Agenzia delle Entrate. Il trasferimento degli obblighi contrattuali, sia se l’immobile è stato venduto o donato, sia se l’immobile locato faceva parte di un asse ereditario, va comunicato all’Agenzia delle Entrate. E’ profondamente errato pensare che la semplice trascrizione dell’atto a cura del notaio rogante, o la presentazione della dichiarazione di successione siano sufficienti a informare il fisco dell’avvenuto cambio di locatore.  Per molteplici motivi come, ad esempio, il fatto che il nuovo locatore possa scegliere o meno di optare per il regime fiscale, se applicabile, della cedolare secca o per il fatto che gli eredi sono immediatamente i soggetti che gestiscono l’eredità giacente, anche se l’adempimento amministrativo della successione non è ancora stato depositato presso lo sportello dell’Agenzia delle Entrate. Peraltro, per depositare la successione, si hanno dieci anni anche se l’imposta eventuale deve essere pagata entro un anno dal decesso per evitare sanzioni. Questa comunicazione va fatta attraverso il modello RLI e può essere trasmessa online. Consigli pratici per evitare problemi Per gestire correttamente una locazione in caso di vendita dell’immobile è consigliabile: La vendita di un immobile locato non deve trasformarsi in una fonte di conflitto. Con una gestione corretta e trasparente, la locazione può proseguire regolarmente anche con un nuovo proprietario.

Agenti immobiliari, Privati

Guida fiscale alle locazioni turistiche in Italia oltre i 30 giorni

Le locazioni turistiche rappresentano una delle formule più diffuse per mettere a reddito un immobile in Italia, soprattutto nelle città d’arte, nei centri storici e nelle località di villeggiatura.  Anche se molti proprietari si concentrano sulle locazioni brevi — cioè quelle fino a 30 giorni — spesso trascurano le regole che valgono per i contratti turistici di durata superiore a un mese, che rientrano in una disciplina specifica, sia civilistica che fiscale. Vediamo allora cosa prevede la normativa italiana e, soprattutto, quali tasse si pagano quando si affitta un immobile per finalità turistiche oltre i 30 giorni. Cos’è una locazione turistica “lunga” e cosa la distingue dalle altre In Italia, la locazione turistica è regolata dal Codice Civile (art. 1571 e seguenti) ed è una forma di affitto “libero” che non rientra né nei contratti di locazione abitativa a lungo termine (3+2 o 4+4), nè nella casistica delle locazioni abitative transitorie (legge 431/98) né nella categoria delle locazioni brevi (fino a 30 giorni, ex art. 4 del D.L. 50/2017). Una locazione turistica si configura quando un proprietario concede l’uso di un immobile, in genere arredato, a un soggetto, per finalità esclusivamente turistiche, senza prestazione di servizi tipici delle strutture ricettive (come pulizie giornaliere, fornitura di pasti, reception, ecc.). Quando questa locazione ha una durata superiore ai 30 giorni, non è più assimilabile alle “locazioni brevi” ma resta, comunque, esente dalle regole rigide delle locazioni abitative ordinarie. In pratica, si tratta di un contratto libero sotto il profilo dei contenuti, ma soggetto a determinati obblighi fiscali e amministrativi. La tassa di soggiorno: si applica anche alle locazioni turistiche lunghe? Uno dei dubbi più frequenti per chi affitta un immobile a fini turistici riguarda la tassa di soggiorno. Si tratta di un’imposta locale che viene riscossa dai Comuni a carico degli ospiti che pernottano sul territorio. La sua introduzione è stata autorizzata dalla Legge n. 42/2009 (art. 4), e da allora sempre più Comuni — soprattutto quelli a vocazione turistica o con centri storici di pregio — ne hanno fatto uso. Nel caso delle locazioni turistiche brevi, quindi con durata inferiore ai 30 giorni, la tassa si applica regolarmente. Il proprietario o il gestore dell’immobile, in questo caso, assume il ruolo di soggetto incaricato alla riscossione: deve riscuotere la tassa dall’ospite e riversarla al Comune secondo le modalità previste dal regolamento locale. E se il soggiorno turistico dura più di 30 giorni, si paga la tassa di soggiorno? La risposta è generalmente no, la tassa di soggiorno non si applica.  Quasi tutti i regolamenti comunali italiani prevedono infatti l’esenzione automatica per i soggiorni superiori a 30 notti consecutive, anche se resta a fini turistici. La ratio è semplice: l’imposta è pensata per i pernottamenti brevi, legati al turismo occasionale, e non per forme di soggiorno prolungato, che si avvicinano a una residenza temporanea. è comunque sempre opportuno verificare il regolamento specifico del Comune in cui si trova l’immobile, perché in Italia la tassa di soggiorno è regolata localmente e non in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Alcuni Comuni stabiliscono esenzioni parziali, limiti massimi di notti tassabili, oppure procedure diverse per locatori non professionali. Registrazione del contratto: obbligo e modalità A differenza delle locazioni brevi, che non richiedono registrazione se non superano i 30 giorni complessivi annui con lo stesso inquilino, i contratti turistici superiori a 30 giorni devono essere obbligatoriamente registrati presso l’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla firma. La registrazione può avvenire: In fase di registrazione vanno pagate le imposte indirette, cioè l’imposta di registro e l’imposta di bollo. Quanto si paga di imposte indirette? Imposta di registro L’imposta di registro per le locazioni turistiche superiori a 30 giorni ammonta al 2% del canone complessivo pattuito, con un minimo di 67 euro. Se il contratto ha durata pluriennale, è possibile versare l’imposta annualmente, sul canone previsto per ogni anno oppure in un’unica soluzione, per l’intera durata (usufruendo di uno sconto). Imposta di bollo È dovuta nella misura di 16 euro ogni 4 facciate scritte o ogni 100 righe di contratto, da pagare anche con addebito sul conto. Regime fiscale sui redditi da locazione turistica Il reddito derivante da una locazione turistica va sempre dichiarato, ma il proprietario può scegliere tra due regimi fiscali: Regime IRPEF ordinario In questo caso, i canoni percepiti vengono tassati insieme agli altri redditi del contribuente. Si applica l’aliquota progressiva IRPEF, con possibilità di dedurre alcune spese, come le spese di manutenzione ordinaria o le imposte pagate per la registrazione. Cedolare secca Se l’immobile è affittato a uso abitativo, il proprietario può optare per il regime della cedolare secca, che prevede un’imposta sostitutiva pari al 21% sul canone lordo. Attenzione però: la cedolare secca può essere applicata solo da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività d’impresa e solo su immobili a uso abitativo. Obblighi amministrativi: cosa deve fare il locatore Oltre agli aspetti fiscali, il locatore è tenuto a rispettare una serie di adempimenti amministrativi, anche per locazioni turistiche superiori ai 30 giorni. Deve: È obbligatorio emettere fattura o ricevuta? Nel caso di locazioni tra privati, non è necessario emettere fattura, ma è sempre buona prassi fornire una ricevuta del pagamento, anche semplice, con indicazione della cifra ricevuta, della data e della causale. Se invece il locatore esercita in modo sistematico l’attività, con più immobili e finalità imprenditoriali, può scattare l’obbligo di apertura della partita IVA e la tenuta della contabilità, con tutte le conseguenze fiscali del caso. Conclusione: cosa tenere a mente La locazione turistica di durata superiore a 30 giorni è una formula flessibile e vantaggiosa, ma non esente da obblighi. È fondamentale registrare il contratto, scegliere il corretto regime fiscale, pagare le imposte dovute e adempiere a tutti gli obblighi amministrativi previsti dalla legge. Il proprietario ha la possibilità di optare per la cedolare secca, se in possesso dei requisiti, oppure dichiarare i redditi nel regime ordinario. In entrambi i casi, non può ignorare la normativa né affidarsi a modelli “informali” o accordi verbali. Affittare in modo trasparente

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