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Come si dividono le spese di manutenzione tra locatore e conduttore?

Chi vive o affitta un immobile sa bene che la questione delle spese di manutenzione può generare incomprensioni e, a volte, veri e propri conflitti. Per evitare fraintendimenti e garantire una gestione serena della locazione, è fondamentale conoscere le regole che disciplinano la suddivisione delle spese tra proprietario (locatore) e inquilino (conduttore). Il Codice Civile italiano offre indicazioni precise, ma esistono anche margini di personalizzazione attraverso il contratto di affitto. Vediamo quindi come funziona questa ripartizione, quali interventi spettano all’inquilino e quali al proprietario, e come prevenire litigi. Le basi normative: cosa dice il Codice Civile La ripartizione delle spese di manutenzione è regolata principalmente dagli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile. In sintesi, il principio è chiaro: le spese ordinarie toccano all’inquilino, quelle straordinarie spettano al proprietario. Manutenzione ordinaria: la responsabilità dell’inquilino Quando si parla di manutenzione ordinaria, ci si riferisce a tutti quegli interventi che derivano dall’uso quotidiano della casa. L’inquilino deve mantenere l’immobile in uno stato decoroso, occupandosi delle piccole riparazioni che il tempo e l’uso rendono necessarie. Qualche esempio pratico? In generale, tutte le piccole spese per mantenere funzionali gli impianti, le dotazioni e le finiture dell’immobile sono a carico del conduttore. Manutenzione straordinaria: l’obbligo del proprietario La manutenzione straordinaria comprende invece interventi più rilevanti, necessari a conservare l’immobile in efficienza e sicurezza. Queste spese sono, per legge, responsabilità del locatore. Esempi di manutenzione straordinaria: In pratica, se l’immobile richiede interventi strutturali o impiantistici non legati all’uso quotidiano dell’inquilino, a pagarli sarà il proprietario. Guasti accidentali: chi interviene? Può accadere che, durante la locazione, si verifichino guasti improvvisi non imputabili a colpa dell’inquilino. Cosa succede in questi casi? Secondo il Codice Civile, l’inquilino deve avvisare tempestivamente il locatore dei danni che richiedano interventi straordinari. Sarà il proprietario a dover organizzare e sostenere i costi della riparazione. Se, però, l’inquilino non segnala il guasto e il danno peggiora, potrebbe essere ritenuto responsabile per la maggiore entità della riparazione. Esempi pratici di suddivisione delle spese Vediamo ora alcuni casi pratici che spesso generano dubbi: Caldaia: Impianto idraulico: Serramenti: Impianti condominiali: Personalizzazione nel contratto di locazione Anche se il Codice Civile offre linee guida, è possibile modulare gli accordi tramite apposite clausole contrattuali. Ad esempio, le parti possono stabilire che l’inquilino si faccia carico di alcune piccole spese straordinarie, magari ottenendo in cambio un canone leggermente più basso. Tuttavia, le pattuizioni devono essere chiare e non generare squilibri eccessivi a danno di una delle parti. Scrivere tutto nero su bianco nel contratto aiuta a prevenire contestazioni future. Gli accordi territoriali sottoscritti dalle associazioni di categoria prevedono spesso una revisione degli obblighi di manutenzione in capo alle parti. Cosa succede in caso di disaccordo? Quando proprietario e inquilino non concordano su chi debba sostenere una spesa, è consigliabile: Se non si trova un accordo bonario, ci si dovrà rivolgere a un legale per la risoluzione della controversia. L’importanza di una corretta gestione delle spese Gestire in modo corretto la ripartizione delle spese di manutenzione è essenziale per preservare il valore dell’immobile e garantire una convivenza serena tra locatore e conduttore. Un immobile ben mantenuto offre vantaggi a entrambe le parti: La trasparenza sugli obblighi reciproci e la buona comunicazione permettono di prevenire la maggior parte dei problemi. Conoscere le regole sulla divisione delle spese di manutenzione aiuta sia i proprietari che gli inquilini a evitare conflitti e a gestire con serenità la locazione. Quando i ruoli sono chiari, tutto diventa più semplice. Se devi registrare un contratto di locazione o vuoi essere sicuro che la ripartizione delle spese sia corretta e conforme alla legge, affidati a LocazioniWeb: la piattaforma più semplice, veloce e sicura per gestire ogni aspetto della tua locazione. ➡️ Registrati ora su LocazioniWeb e semplifica la gestione del tuo contratto di affitto!

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Affitto in nero: quali rischi corrono proprietari e inquilini?

L’affitto “in nero” è ancora una pratica piuttosto diffusa in Italia. Da un lato il proprietario cerca di risparmiare sulle tasse, dall’altro l’inquilino accetta un canone più basso pur sapendo di non avere tutele. Ma quali sono i veri rischi legati a un affitto senza contratto regolarmente registrato?Vediamoli nel dettaglio, analizzando le conseguenze per entrambe le parti coinvolte. Cos’è un affitto in nero? Parliamo di affitto in nero quando il contratto di locazione non viene registrato presso l’Agenzia delle Entrate, come invece prevede la legge per i contratti la cui durata supera i trenta giorni Le forme più comuni di affitto non regolare sono: In tutti questi casi, il risultato è lo stesso: si configura un’evasione fiscale sia sull’imposta di registro sia sulle imposte sui redditi. I rischi per il proprietario Affittare senza registrare il contratto comporta per il locatore una serie di rischi seri. In generale, al solo fine di comprendere meglio, ecco alcuni esempi: In caso di controlli, l’Agenzia delle Entrate potrebbe applicare anche il recupero delle imposte dovute oltre agli interessi. I rischi per l’inquilino Anche l’inquilino che accetta un affitto in nero non è immune da problemi: Denunciare un affitto in nero: come funziona Un inquilino che subisce un abuso o semplicemente vuole regolarizzare la sua posizione può denunciare l’affitto in nero all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza. Le prove che possono essere presentate includono: Una volta accertata la situazione, il proprietario sarà obbligato a pagare: Come regolarizzare la posizione Se si vuole sanare una situazione di affitto in nero o non regolare, è possibile procedere con il ravvedimento operoso. Il ravvedimento prevede: Nel caso di contratto a canone concordato, la base imponibile è ridotta del 30%. Se si opta per la cedolare secca, l’imposta viene calcolata sull’intero importo per tutta la durata contrattuale. Attenzione: anche registrando tardivamente il contratto, questo resta nullo fino al perfezionamento della registrazione, come previsto dalla  Legge Finanziaria 2015 (L. 208/2015). Nel frattempo, l’inquilino potrebbe legittimamente interrompere i pagamenti o chiedere la restituzione dei canoni. Perché è fondamentale registrare il contratto Registrare il contratto di locazione è un obbligo legale ma anche una forma di tutela reciproca: Se hai bisogno di registrare correttamente il tuo contratto di locazione, affidati a LocazioniWeb: ti aiuteremo a gestire l’intera pratica in modo semplice, veloce e sicuro! ➡️ Registrati subito su LocazioniWeb e metti in regola il tuo affitto senza pensieri!

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Inquilino molesto? Come gestire le problematiche condominiali e tutelare la tua proprietà

Gestire un inquilino molesto rappresenta una delle situazioni più complesse per un proprietario di casa, specialmente quando l’immobile è situato in un contesto condominiale. Il comportamento scorretto del conduttore può generare tensioni con il vicinato, mettere a rischio  i rapporti con gli altri condomini e, nei casi più gravi, danneggiare anche la reputazione o il valore dell’immobile. In questo approfondimento vedremo cosa prevede la legge, quali strumenti ha a disposizione il locatore e come documentare in modo efficace le molestie per arrivare, se necessario, alla risoluzione del contratto o allo sfratto dell’inquilino. Inoltre, è importante sottolineare la responsabilità legale del proprietario in relazione ai comportamenti dei suoi inquilini e le azioni che possono essere intraprese per gestire la situazione, inclusa la diffida e la possibilità di sfratto. Definizione e conseguenze del disturbo della quiete pubblica Il disturbo della quiete pubblica è un reato previsto dall’articolo 659 del Codice Penale, che punisce chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, disturba le occupazioni o il riposo delle persone. Questo reato può includere anche il non impedire strepiti di animali che causano disturbo. Le conseguenze per chi commette questo reato possono essere significative. Il responsabile può essere condannato a una pena detentiva fino a tre mesi e a una multa fino a 309 euro. Oltre alle sanzioni penali, chi disturba la quiete pubblica può essere obbligato a risarcire i danni subiti dalle persone che hanno subito il disturbo. Questo reato non solo compromette la serenità del condominio, ma può anche avere ripercussioni legali serie per il responsabile. Cosa dice la legge sull’obbligo del conduttore Il primo riferimento normativo fondamentale è l’articolo 1587 del Codice Civile, che impone al conduttore l’obbligo di usare la cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia e di servirsi della stessa per l’uso determinato nel contratto. Questo obbligo generale include implicitamente il rispetto del regolamento condominiale, delle norme sulla civile convivenza e il dovere di non arrecare disturbo agli altri condomini. In un contratto di locazione, anche in assenza di una clausola esplicita, il rispetto  delle regole condominiali rientra tra  gli elementi essenziali della locazione stessa. Quando l’inquilino tiene comportamenti che disturbano in modo grave e ripetuto il contesto condominiale, come rumori molesti a tutte le ore, uso improprio delle parti comuni, atteggiamenti intimidatori o aggressivi verso i vicini, si configura una violazione contrattuale. In questi casi, il locatore ha la facoltà di attivarsi legalmente, arrivando – se necessario – fino alla risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento. Inoltre, se il disturbo riguarda solo un numero ristretto di persone, si può configurare un illecito civile che consente alla vittima di richiedere un risarcimento per il danno subito. Disturbo condominiale e responsabilità del proprietario Molti proprietari sottovalutano l’impatto che un inquilino molesto può avere sull’intero edificio. In realtà, il locatore può essere chiamato in causa anche dai vicini, soprattutto se si dimostra passivo o disinteressato di fronte a lamentele documentate e reiterate. La giurisprudenza ha in alcuni casi riconosciuto una corresponsabilità del proprietario quando, pur essendo stato informato, non ha attivato alcuna misura nei confronti dell’inquilino molesto. Il proprietario ha quindi non solo un interesse diretto, ma anche un dovere indiretto di tutela nei confronti del condominio. Questo significa che, appena si viene a conoscenza di un comportamento del conduttore che arreca un disturbo condominiale significativo, è importante muoversi con prontezza per avviare azioni correttive, legali e documentali. Rimandare può significare non solo aggravare il problema, ma esporsi a richieste di risarcimento danni o all’avvio di azioni legali da parte degli altri condomini.  Rumori molesti in condominio: cause e soluzioni I rumori molesti in condominio possono derivare da diverse fonti, come musica ad alto volume, passi pesanti, attività domestiche rumorose e schiamazzi. Questi rumori possono compromettere la quiete e il riposo dei vicini, creando tensioni e conflitti all’interno del condominio. Per affrontare efficacemente il problema, è essenziale identificare la fonte del rumore e adottare misure per ridurre o eliminare il disturbo. Ad esempio, si può chiedere al responsabile di abbassare il volume della musica o di utilizzare tappeti per attutire i rumori dei passi. Se il problema persiste, è consigliabile rivolgersi all’amministratore del condominio, che può intervenire formalmente. In casi estremi, si può anche ricorrere alle autorità competenti per risolvere la questione. Obblighi del conduttore e limiti tollerabili del disturbo L’obbligo di rispettare la destinazione d’uso dell’immobile e la quiete condominiale rientra tra gli obblighi fondamentali del conduttore. Il comportamento dell’inquilino molesto può tradursi in una forma di abuso del bene locato, soprattutto se sistematico e volontario. Non esiste una soglia fissa per stabilire quando il disturbo diventa intollerabile: si valuta caso per caso, tenendo conto di elementi come la durata, l’intensità, l’orario e la frequenza dei comportamenti denunciati. Un conto è un singolo episodio isolato, un altro è una condotta persistente che rende invivibile il contesto abitativo. In presenza di segnalazioni multiple, verbali dell’amministratore, denunce o richiami da parte delle forze dell’ordine, è possibile configurare un inadempimento contrattuale grave, che può giustificare l’avvio di azioni legali.  Cosa può fare il proprietario: azioni pratiche e legali In presenza di un inquilino molesto, il proprietario deve adottare un approccio progressivo, documentato e strategico. La prima azione consigliata è l’invio di una diffida formale scritta all’inquilino. In questo documento, che è bene far redigere da un legale o un professionista abilitato, si chiede al conduttore di cessare i comportamenti molesti e si informa che, in caso contrario, si potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto. Se il comportamento non cambia, si può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento. Questo passaggio richiede l’assistenza di un avvocato e, se l’inquilino non lascia spontaneamente l’immobile, si passa alla procedura giudiziale di sfratto per inadempimento contrattuale. È importante sottolineare che lo sfratto non è automatico: serve una sentenza o un provvedimento del giudice. Tuttavia, se ben documentato, il comportamento dell’inquilino molesto può costituire un elemento sufficiente a ottenere lo sfratto, anche in tempi relativamente contenuti. In alcuni casi estremi, è possibile anche

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Cedolare secca e clausola penale: cosa sapere per evitare sorprese fiscali

Introduzione Nel mondo delle locazioni immobiliari, la cedolare secca rappresenta una delle opzioni fiscali più vantaggiose per i proprietari. Tuttavia, dietro la sua apparente semplicità si nascondono alcune insidie poco conosciute, soprattutto quando si parla di clausole penali inserite nei contratti di locazione. Una domanda cruciale che molti locatori si pongono è: le somme derivanti da una clausola penale sono soggette a tassazione separata? La risposta, come vedremo, dipende dal regime fiscale adottato e dalla corretta applicazione delle normative. In questo approfondimento vedremo: Cos’è la cedolare secca e perché conviene davvero? La cedolare secca è un regime fiscale opzionale che permette al locatore (persona fisica, non società) di tassare i redditi derivanti da locazioni immobiliari residenziali in modo alternativo , cioè sostituendo l’IRPEF e le relative addizionali con un’aliquota fissa. Questo regime è regolato dal D.Lgs. 23/2011.   Quali sono le aliquote attualmente previste? L’adozione della cedolare secca comporta anche un vantaggio accessorio:➡️ esenzione dal pagamento dell’imposta di registro e di bollo, sia in fase di registrazione che per proroghe e risoluzioni. Attenzione: se si opta per il regime della cedolare secca, non potranno essere previsti aggiornamenti automatici del canone di locazione per tutta la durata del contratto. Chi può accedervi? Attenzione: Alcune recenti sentenze hanno riconosciuto la possibilità di applicare la cedolare secca anche quando il conduttore è una persona giuridica. Tuttavia, la norma resta chiara: il regime della cedolare secca non si applica ai contratti stipulati con soggetti che agiscono nell’ambito di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, anche se l’immobile viene poi destinato ad abitazione di dipendenti o collaboratori. Questo significa che l’impresa conduttrice non potrà dedurre i canoni di locazione nei propri costi (art. 95, comma 2, TUIR), perché il contratto non è fiscalmente rilevante ai fini aziendali. Va inoltre chiarito che il contratto di locazione ad uso foresteria, pur avendo una destinazione abitativa, è considerato strumentale all’attività d’impresa. Ospitando personale aziendale, non risponde a un’esigenza abitativa privata, ma a una necessità produttiva dell’impresa stessa – e per questo non rientra tra le tipologie ammesse alla cedolare secca. In sintesi, scegliere la cedolare secca significa semplificare gli adempimenti fiscali, avere una tassazione più leggera e ridurre il rischio di contenziosi con l’Agenzia delle Entrate. Clausola penale nei contratti di locazione: strumento utile, ma da maneggiare con attenzione La clausola penale è una elemento  contrattuale molto utilizzato nei contratti di locazione. Serve a tutelare il locatore in caso di inadempimenti del conduttore, fissando in anticipo una sanzione pecuniaria in  determinati casi.. Per essere esecutiva, la clausola penale deve essere prevista in forma scritta nel contratto di locazione. Quando si usa la clausola penale? Questi solo alcuni esempi pratici: È legale? Sì, ma con dei limiti La clausola penale è prevista dal Codice Civile (art. 1382), e può essere pattuita liberamente tra le parti. Tuttavia, in caso di controversia, il giudice può ridurre l’importo della penale se lo ritiene manifestamente eccessivo. Tassazione della clausola penale: come funziona? Qui arriva il punto più delicato – e spesso trascurato – nella gestione fiscale dei contratti di locazione: la tassazione delle somme derivanti da clausole penali. Le somme derivanti da clausole penali sono soggette a tassazione anche sotto il regime della cedolare secca, e questo include anche le sanzioni amministrative associate all’omissione o al ritardo nella registrazione degli atti giuridici, come previsto dal Testo Unico sull’imposta di registro. Cosa dice l’Agenzia delle Entrate? L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 26/E del 01/06/2011, ha chiarito che: “In caso di opzione per la cedolare secca, l’imposta sostitutiva si applica anche alle somme percepite in relazione a clausole penali previste nel contratto di locazione.” In altre parole: Questa impostazione è stata più volte confermata anche dalla Corte di Cassazione, che ha escluso la doppia imposizione. Normativa di riferimento: cosa dice la legge Il riferimento principale è il D.Lgs. 23/2011, art. 3, comma 2.Qui si stabilisce che la cedolare secca: “sostituisce […] l’imposta di registro e l’imposta di bollo dovute per la registrazione, la risoluzione e la proroga del contratto di locazione.” Questa formulazione è stata interpretata estensivamente per includere anche le penali, in quanto elementi accessori al contratto. In aggiunta, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha dato legittimità a questa interpretazione, sottolineando che: Attenzione agli errori: quando può scattare l’imposta di registro Cosa succede se non viene esercitata correttamente l’opzione per la cedolare secca? ➡️ In assenza dell’opzione, il contratto resta soggetto alla tassazione ordinaria. Questo significa: Un errore frequente è non comunicare correttamente l’opzione per la cedolare al momento della registrazione o delle proroghe.. In questi casi, l’Agenzia può richiedere gli arretrati dell’imposta di registro anche su penali riscosse anni prima. Best practice per i locatori: come proteggersi (anche fiscalmente) Per evitare brutte sorprese e massimizzare i benefici del regime fiscale agevolato, ecco alcuni consigli pratici: 1. Inserisci clausole penali chiare e dettagliate Evita formule generiche. Specifica bene: 2. Esercita formalmente l’opzione per la cedolare secca Al momento della registrazione, ricorda di: 3. Conserva tutta la documentazione fiscale In caso di verifica, devi poter dimostrare: 4. Affidati a professionisti del settore Soprattutto se hai più immobili o contratti attivi, delegare a un esperto ti consente di: Cedolare secca e clausole penali possono convivere, ma solo se gestite con attenzione La cedolare secca rappresenta un’opportunità concreta di risparmio fiscale, ma va gestita con consapevolezza. Le clausole penali, se ben inserite e inquadrate, non comportano costi aggiuntivi né sorprese con il Fisco, purché l’opzione per il regime fiscale  sia stata correttamente esercitata e documentata. Hai bisogno di aiuto nella registrazione del contratto con cedolare secca? Registrati ora su LocazioniWeb e ottieni assistenza professionale per redigere, registrare e gestire i tuoi contratti di locazione online senza errori.Sfrutta i vantaggi fiscali senza pensieri, con il supporto di esperti del settore immobiliare e fiscale.

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Contratto di locazione per studenti universitari: tutto ciò che devi sapere

Nelle città italiane dove sono presenti le università è oramai prassi ricercare una sistemazione per i fuorisede. Milano, Roma, Torino, Venezia, Napoli pululano di case per studenti e sicuramente per un proprietario di un’abitazione affittare il proprio appartamento agli universitari che frequentano l’ateneo della città è di sicuro un’ottima opportunità di introito. La legge italiana prevede che contratto di locazione per studenti permetta di far conseguire dei vantaggi sia al proprietario dell’abitazione che agli studenti universitari che lo sottoscrivono. Quali sono i requisiti? Qual è la tassazione e il contratto da usare? In questo articolo ti sveleremo tutto ciò che devi sapere se ti accingi a stipulare un contratto per studenti. C’è differenza tra gli altri contratti di locazione ad uso abitativo e contratti per studenti universitari? Iniziamo con il chiarire un punto fondamentale: i contratti di locazione per studenti, come del resto tutti i contratti di locazione ad uso abitativo, sono regolamentati dalla legge numero 431 del 9 dicembre 1998, in particolare dall’articolo 5 commi 2 e 3 della stessa legge. La normativa, inoltre, rimanda agli accordi territoriali tra le Associazioni di categoria di proprietari ed inquilini, per l’indicazione dei requisiti o di alcune pattuizioni contrattuali specifiche come, ad esempio, l’importo massimo del deposito cauzionale o la regolamentazione delle spese condominiali che, quindi, possono cambiare da comune a comune. Quali sono i termini della registrazione del contratto di locazione per universitari? Anche se i nostri inquilini sono studenti, i contratti di locazione che ne deriveranno dovranno essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta, proprio come avviene per i contratti di locazione. Dunque, il contratto dovrà essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate per poter avere valore tra le parti. La registrazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula per evitare sanzioni. Registra il contratto di locazione per studenti online! Evita sanzioni registrando il contratto tramite il servizio telematico di LocazioniWeb. Registra il tuo contratto Posso affittare casa a studenti anche se sono un privato? Assolutamente sì! Se il locatore è un privato i contratti possono essere assoggettati al regime della cedolare secca consentendo una tassazione solo del 21% a carico del proprietario sui canoni di locazione. Così facendo sarà esentato dal pagamento dell’imposta di registro e di bollo per la registrazione del contratto di locazione e dal pagamento delle imposte di registro annuali. Contratti di locazione per universitari a canone libero o concordato? Come visto nel caso precedente, ove il proprietario dell’immobile che stipula il contratto è un privato, con il regime della cedolare secca, le parti possono liberamente stabilire l’importo del canone di locazione. Ma questa tipologia di contratti può essere stipulata anche a canone concordato, ovvero stabilendo il canone di locazione all’interno dei parametri stabiliti dall’accordo territoriale relativo al comune dove è ubicato l’immobile. In questo caso, si potrà usufruire della tassazione agevolata al 10% in cedolare secca o dello sconto, sull’imposta di registro e sull’IRPEF, del 30%. Attenzione, per poter stipulare i contratti a canone concordato, sarà necessario munirsi della asseverazione di rispondenza dello stesso, per i contratti stipulati senza l’assistenza di una o più Associazioni di categoria rilasciata, appunto, da una delle stesse Associazioni. Scarica gratuitamente il contratto di locazione per studenti LocazioniWeb ti supporta nella registrazione del contratto in modo semplice, veloce e sicuro! Scarica il modello Per quanto tempo posso affittare casa a studenti? La durata di un contratto di locazione per studenti universitari non può essere inferiore a 6 mesi e superiore ai 36 mesi. Ovviamente, i contratti potranno essere prorogati fino alla fine del corso di studi dell’inquilino e, se necessario, anche post-laurea. Affittare tutto l’immobile o le singole stanze agli studenti? Chi affitta a studenti può decidere se procedere con un contratto di locazione per tutta la casa o di contratto di locazione parziale, ovvero di una porzione dell’immobile trattandosi magari di posti letto o intere stanze ad uso esclusivo, con la condivisione degli spazi comuni. In questi casi bisognerà specificare nel contratto quale sia la stanza affittata o il posto letto occupato dal soggetto e, se si vuol essere maggiormente precisi, facoltativamente si potrà indicare in una planimetria della casa il posto letto o la stanza in questione e allegare tale documento al contratto. Il comune dove è ubicato l’immobile deve coincidere con quello in cui è presente l’università? Lo studente può, anche in altro comune rispetto all’ubicazione dell’immobile locato, frequentare un corso universitario purché, naturalmente, non si tratti di una modalità tesa ad aggirare la normativa. Dunque, è consentito ad uno studente frequentare l’università presso un comune diverso purché, sotto il profilo logistico, questo sia compatibile con la logica di spostamenti e che non compromettano la frequentazione dei corsi. Vuoi registrare un contratto di locazione per studenti? LocazioniWeb fa al caso tuo. Registri il contratto in meno di 24 ore! Registra il tuo contratto

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Registrazione del Contratto di Locazione

La registrazione dei contratti di locazione è un obbligo Fino a qualche anno fa si riteneva che registrare un contratto di locazione fosse solo un adempimento di tipo amministrativo finalizzato a comunicare all’Agenzia delle Entrate il fatto di percepire un reddito derivante dalla locazione di un appartamento, di un locale ad uso diverso da abitativo o dall’affitto di un terreno. Andiamo per ordine e vediamo quali sono gli obblighi a cui vanno in contro locatore e conduttore nel caso in cui sottoscrivano un contratto di locazione immobiliare. Quali sono i termini e le tipologie di contratto che vanno registrate I contratti di locazione di immobili o di affitto di terreni vanno registrati, presso lo sportello dell’Agenzia delle Entrate, entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula, ovvero di decorrenza. Il termine scatta dalla data anteriore tra queste ultime. L’obbligo della registrazione non vige, invece, per le cosiddette “locazioni brevi” ovvero per quelle locazioni la cui durata sia inferiore a 30 giorni. Ovviamente la dichiarazione del reddito prodotto da tali locazioni va comunque fatta, se non soggetta al regime fiscale alternativo della cedolare secca, nella propria dichiarazione dei redditi al fine di pagare le imposte derivanti ai fini IRPEF. Vanno registrati, allo sportello o in via telematica, anche tutti i contratti di affitto di terreni o fondi rustici, sempre nel termine di 30 giorni. Dove si registrano i contratti di locazione I contratti, ricordiamo in forma scritta, vanno registrati presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che risulta essere più “comodo” per le parti. Sfatiamo che, se l’appartamento locato si trova ad esempio a Catania, allora il contratto vada necessariamente registrato presso lo sportello della città etnea. Ciò che conta è la residenza, o comunque il domicilio fiscale del contribuente. Il suggerimento che diamo è sempre quello, quindi, di scegliere lo sportello più vicino alla propria residenza e non quello più vicino all’immobile locato. Sarà così più semplice gestire eventuali controversie, anche di natura interpretativa e non solamente sanzionatoria, che dovessero sorgere in merito al contratto di locazione o affitto. Immaginate di risiedere a Milano e di locare la propria seconda casa in liguria. Ci fosse un problema che necessiti della presenza fisica presso lo sportello per essere risolto perché andare presso lo sportello, per esempio di Sanremo, piuttosto che recarsi a quello sotto casa? A tale proposito non esiste un supporto normativo che obblighi alla prossimità in tal senso per cui è preferibile fare la scelta più comoda. Sarà, inoltre, più semplice effettuare tutte le comunicazioni e le dichiarazioni legate agli adempimenti successivi alla registrazione del contratto. Chi deve registrare il contratto Per quanto la legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/15, G.U. n. 208) abbia introdotto l’obbligo di registrazione a carico del locatore, con il disposto di cui al comma 59 dell’articolo 1, è prassi dell’Agenzia delle Entrate accettare la registrazione allo sportello, anche se presentata dal conduttore. Nell’ambito della trasmissione telematica, tra l’altro, qualora fosse l’inquilino a trasmettere, anche mediante intermediario abilitato, la registrazione del contratto di locazione, questo non rappresenterebbe motivo di scarto da parte del sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate. Qual è, al netto della interpretazione dell’operatore di sportello, la ragione per cui tale obbligo ricade sul proprietario? Una delle ragioni è stata certamente quella di chiarire, nello specifico, a chi toccasse l’onere dichiarativo, anche ai fini della tenuta della cosiddetta “anagrafe condominiale”, per la quale il proprietario è tenuto a comunicare che occupa il proprio immobile all’amministratore dello stabile entro sessanta giorni dalla cessione dell’alloggio. Sbagliato sarebbe pensare che tale obbligo possa in qualche modo esentare il conduttore dalla corresponsabilità, anche sotto il profilo sanzionatorio, legata alla mancata registrazione del contratto in quanto. Il comma 57 del d. P.R. n.131/86, infatti,  pone la responsabilità solidale al pagamento dell’imposta di registro unitamente alla responsabilità solidale prevista per i mediatori immobiliari laddove il contratto di locazione sia stato stipulato a seguito del loro intervento. Infine, come previsto dalla predetta legge n. 208/15, tali disposizioni riguardano solo i contratti di locazione ad uso abitativo escludendo, quindi, le altre tipologie di contratto di locazione ad uso diverso da abitativi o di affitto di terreni. Per queste tipologie contrattuali è quindi rimasta la possibilità di registrare il contratto di locazione o affitto, sia da parte del locatore, sia da parte del conduttore. La registrazione del contratto di locazione allo sportello I contratti di locazione o di affitto di beni immobili, come detto, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data più vecchia tra stipula e decorrenza presso lo sportello dell’Agenzia delle Entrate scelto dalle parti. Tale obbligo può essere assolto direttamente presentandosi presso uno degli sportelli, muniti di documento di riconoscimento e di due copie orginali del contratto di locazione firmato. Bisognerà compilare il modello RLI (registrazione locazione immobili) predisposto dall’Agenzia delle Entrate in ogni sua parte e presentarlo assieme al contratto da registrare. Oltre al modello RLI, inoltre, dovranno essere documentati i versamenti delle imposte di registro, ove dovute, pagate mediante il modello F24 EL.IDE. (elementi identificativi) e le “marche da bollo” da 16 euro, emesse in data anteriore o uguale a quella di stipula del contratto, ogni 100 righe ovvero ogni quattro facciate del contratto se redatto sui fogli “uso bollo”. La marca da bollo va apposta sia sulla copia che viene trattenuta dall’ Agenzia delle Entrate sia su ognuna di quella che, eventualmente, verranno rilasciate al contribuente dichiarante. Le imposte di registro e bollo possono anche essere assolte mediante l’addebito sul conto corrente del richiedente la registrazione mediante la presentazione dell’apposito modulo, qualora sussistano due condizioni: che il conto sia abilitato ovvero che l’istituto di credito sul quale è intrattenuto il rapporto bancario sia presente nell’elenco delle banche convenzionate pubblicato sul sito dell’ Agenzia delle Entrate. Che il codice fiscale del contribuente sia uguale al codice fiscale dell’intestatario, o di uno degli intestatari, del conto corrente. Dal primo aprile 2014 lo sportello non può più ricevere, nell’ottica di uno snellimento delle procedure, la registrazione con le suddette modalità qualora venga presentata da un mediatore immobiliare o

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Risoluzione e Proroga del Contratto di Locazione

Il tuo contatto di locazione sta per scadere. Di norma, hai due strade che ti si aprono davanti: proroga o risoluzione del contratto di locazione. In entrambi i casi devi effettuare l’opportuna comunicazione, nel termine di trenta giorni, all’Agenzia delle Entrate. Risoluzione del contratto di locazione. Nel caso di risoluzione, prima dei termini previsti dal contratto, sarà necessario comunicare la cessazione del contratto per evitare che l’agenzia delle entrate continui a conteggiare le imposte derivanti dal contratto stesso. Quale che sia la scadenza del tuo contratto di locazione, la risoluzione dell’accordo preso tra le parti deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate nei termini previsti di cui abbiamo già detto sopra. Se la revoca del contratto avviene di comune accordo, basta comunicare, la risoluzione all’ufficio preposto dell’Agenzia delle Entrate. Per poterlo fare è necessario, oltre alla comunicazione scritta, versare, entro 30 giorni dal deposito dell’atto, un’Imposta di Registro pari a € 67. L’unico caso in cui non è dovuto il pagamento dell’Imposta di Registro è rappresentato dal regime di cedolare secca. Se il contratto ricade in questa evenienza, allora basta la sola comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Ricordati che non puoi prescindere dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Qualora te ne dimenticassi, infatti, potrai incorrere in sanzioni. Se vuoi risolvere anticipatamente il tuo contratto di locazione, da proprietario o da conduttore. Ricordati che il termine per il preavviso e di almeno sei mesi, se non diversamente pattuito nel contratto. Contratti per le esigenze abitative di studenti. Il contratto per studenti può variare da una durata minima di 6 mesi fino ad un massimo di 36 mesi. Il contratto si rinnova tacitamente con la stessa formula, sempre che il conduttore non decida di lasciare la casa, previa comunicazione scritta, almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto. Se, viceversa, sei il locatore non godi del diritto di disdetta, se non per gravi motivazioni. Attenzione, però. Un caso abbastanza frequente si può presentare qualora l’appartamento sia affittato a più studenti contemporaneamente. Avviene naturalmente che uno dei locatari possa lasciare l’appartamento e non prorogare il contratto, perché ha terminato il suo ciclo di studi. In quel caso lo studente può rescindere il contratto per la propria parte. Il carico del canone, tuttavia, essendo cumulativo, si ripartirà sui locatori che permangono. Poniamo cioè il caso in cui il canone sia di € 300 ripartito su tre conduttori. Tu, studente locatore, hai una quota pari a € 100. Se uno dei tuoi coinquilini esercita il diritto di recesso, ti ritroverai a pagare una quota di € 150. Per quei contratti non rientrano nella disciplina della legge 431/1998, vige piena libertà per le parti di stabilire quali le modalità di recesso dal contratto. Proroga del contratto di locazione. La proroga del contratto di locazione di un immobile si riferisce a tutti quei casi in cui si prolungano i tempi di decorrenza delle condizioni di un contratto di locazione. Dal momento che esistono diverse tipologie di contratti di locazione, esistono anche differenti casistiche riguardo al prolungamento dello stesso. Il canone libero. Uno dei casi più frequenti da prendere in considerazione è quello del canone libero. La formula che li regola si basa sulla decorrenza del 4+4. Cosa significa? Significa che la durata delle condizioni contrattuali originali è di 4 anni. Allo scadere del primo quadriennio, interviene un rinnovo automatico per ulteriori quattro anni, a meno di disdetta opportunamente comunicata, come vedremo tra poco. Il rinnovo automatico prevede le medesime condizioni economiche del contratto iniziale. Sia nel primo caso, il prolungamento tacito del contratto allo scadere del primo quadriennio, sia nel secondo caso, il rinnovo allo scadere del secondo quadriennio, è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità previste dalla legge, la continuità delle condizioni, pagando contestualmente il dovuto (noi di locazioniweb abbiamo già affrontato la questione in un ampio articolo del nostro blog). Un esempio concreto di Proroga del contratto di locazione. Ma affrontiamo la questione in termini pratici. Facciamo un esempio reale. Sei un conduttore, hai stipulato un contratto di locazione a decorrere dal 30 giugno del 2015, il contratto prevede un canone mensile di € 500. Contratto di locazione a canone libero. Si avvicina la prima scadenza del tuo contratto. La scadenza, per l’esattezza, cadrà il 30 giugno del 2019. Il tuo contratto prevede che venga prorogato automaticamente per ulteriori quattro anni. Tuttavia, tu o il proprietario dell’immobile dovrete ricordare di comunicare la proroga contrattuale all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 maggio del 2019. Contestualmente alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate, tramite RLI software, pagherete l’Imposta di Registro annuale, salvo che il regime scelto dal locatore non sia la c.d. “cedolare secca”. Ti ricordiamo sempre che, quali che siano gli accordi presi tra te e il proprietario, l’Imposta di Registro è dovuta in solido. Questo significa che ne rispondono entrambe le parti in uguale misura. Il mancato pagamento dell’Imposta prevede una sanzione del 30% sull’ammontare del dovuto. Il canone agevolato o concordato. La formula del canone agevolato o concordato ha una durata differente rispetto a quella del canone libero. Se il canone libero prevede una durata di quattro anni, il canone agevolato, invece, ha una formula che prevede una durata minima del primo periodo triennale+2 anni di proroga. Che significa? Significa che il tuo primo periodo di contratto, sarà valido per almeno tre anni. Il canone agevolato può essere inoltre in regime di cedolare secca. È opportuno che tu ne tenga conto, in quanto la cedolare secca gode di alcuni vantaggi dal punto di vista fiscale. E tali vantaggi possono esserti utili anche in sede di proroga del contratto. Al di là del fatto che, infatti, prevede un’aliquota del 10% invece che del 21, e che IMU e TASI riducono la base imponibile del 25%, la cedolare secca consente di evitare la dovuta Imposta di Registro della proroga. Questo significa che allo scadere dei periodi previsti dal contratto di locazione, non dovrai pagare nulla perché il tuo affitto continui ad avere validità. Tuttavia questo non ti esime dal comunicare tempestivamente, il rinnovo del periodo di locazione. In caso contrario, l’Agenzia delle Entrate non rileverà la continuità del contratto e resterai scoperto in caso di controversie o

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Il pagamento dell’imposta di registro

Preoccupato dal pagamento dell’imposta di registro? Non riesci a raccapezzarti tra gli obblighi da adempiere? Non temere. Segui il nostro articolo e tutto ti sarà più chiaro. Cos’è l’Imposta di Registro? Poniamo tu debba registrare un contratto (il caso più frequente è quello di un contratto di locazione o affitto di un immobile. Il concetto è valido sia che tu sia il locatore, sia che tu sia il conduttore). Perché il contratto di locazione, quindi, abbia valore “contro terzi” è necessario che sia redatto in forma scritta e che venga registrato, anche in via telematica, presso uno sportello dell’agenzia delle entrate. L’importo dell’Imposta, come vedremo tra poco, varia in funzione dell’immobile in questione, del tipo di contratto che si sceglie, del regime fiscale di chi affitta la casa e di particolari casi di regimi IVA all’interno del contratto. L’imposta, per i più scrupolosi, è regolata dal Testo unico dell’imposta di registro (TUR), approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La registrazione del contratto di locazione prevede la presentazione di due copie dell’atto presso l’Ufficio del Registro. Per i contratti relativi agli immobili puoi usufruire anche del servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione, di pari valore legale rispetto a quella in copia fisica direttamente depositata presso l’Ufficio. Ma entriamo nello specifico. Devi pagare l’imposta di registro del contratto di locazione? Con LocazioniWeb è veloce, facile e sicuro! Crea il tuo account Entro quando devo pagare l’Imposta di Registro? Devi effettuare la registrazione dell’atto entro 30 giorni dalla stipula del contratto. L’unico caso in cui non devi procedere con la registrazione è relativo al caso in cui la durata del periodo di locazione presente sul contratto non superi i 30 giorni complessivi nell’arco di un anno. Devi effettuare il corrispondente pagamento dell’Imposta di Registro contestualmente al deposito degli atti e questo pagamento coprirà il primo anno di contratto. In questa fase, inoltre, devi pagare anche una Imposta di Bollo (€ 16 ogni 100 righe e per ogni eventuale foglio allegato). L’imposta di bollo è dovuta per ogni copia di contratto nel caso di consegna fisica. Nel caso della trasmissione telematica, invece, sarà sufficiente scontare l’imposta di bollo sull’unica copia che viene trasmessa all’Agenzia delle Entrate risparmiando, quindi, il 50% sull’imposta di bollo. Dovrai pagare l’imposta ogni anno, per tutti gli anni previsti dal contratto. Le annualità successive alla prima puoi pagarle entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza annuale (se il contratto ha, ad esempio, data 1° gennaio, le annualità andranno pagate entro il 31 gennaio di ogni anno, fino a scadenza contratto). Nel caso di pagamento annuale, il versamento relativo alla sola prima annualità non può essere inferiore a € 67,00. Gli anni successivi al primo, viceversa contemplano la possibilità che la rata sia di importo inferiore. Hai anche la possibilità di pagare l’Imposta in un’unica soluzione, comprensiva di tutte le annualità previste. In ogni caso, l’importo complessivo dell’imposta, anche se versato in un’unica soluzione, non può essere inferiore a € 67,00. Nel caso di pagamento unificato puoi usufruire di uno sconto relativo al tasso di interesse legale sull’imposta. Lo sconto è al momento dello 0,2% (a partire dal 1° gennaio 2016) moltiplicato per gli anni del contratto (la metà cioè degli interessi, che ammontano allo 0,4%). Lo sconto non è di per sé piccolo, ma potresti trarne qualche vantaggio. Innanzitutto, eviteresti la possibilità di dimenticare una qualunque annualità dell’Imposta. Inoltre potrebbe risparmiarti una prima annualità “gonfiata”, nel caso in cui il contratto prevedesse un importo inferiore agli € 67. Qualora il contratto venisse disdetto anzitempo e avessi versato l’imposta di registro in soluzione unica, hai diritto al rimborso dell’importo pagato per le annualità successive all’interruzione del contratto.In prima registrazione, inoltre, ricorda che l’imposta va arrotondata di € 1,00 per eccesso, nel caso in cui il dovuto fosse composto da frazioni di euro. In sostanza, a puro titolo, esemplificativo, se l’importo corrisponde a € 90,70, pagherai € 91,00. Per quanto riguarda i contratti tra privati va ricordato che l’imposta è a carico delle due parti in uguale misura, e che l’ammontare della cifra è comunque dovuta in solido, cioè entrambe le parti sono responsabili dell’eventuale mancato pagamento. Sempre per i contratti di locazione e affitto è possibile optare per la formula della cedolare secca, esente dall’imposta di registro per le annualità successiva alla prima. Ma quanto pago per l’Imposta di Registro? Per quanto riguarda il pagamento dell’Imposta di Registro, l’ammontare ha un tasso relativo alla tipologia di contratto che depositi e corrisponde ad una percentuale sull’importo del canone. Per quanto riguarda l’uso abitativo, ad esempio, l’imposta è pari al 2% del canone annuo. Se opti per il regime del canone concordato (L. 431/98, cui dedicheremo un articolo più approfondito), in determinati comuni (“ad alta densità abitativa”), si ha diritto ad una riduzione del 30%. In pratica, per questa tipologia di contratti di locazione, che possono riguardare per loro natura, evidentemente, solo immobili ad uso abitativo, l’imposta di registro sarà dell’1,4% sul canone annuo. Per quanto riguarda un fabbricato strumentale per natura (quelli per attività lavorativa, per estrema semplificazione), il dovuto ammonta all’1% del canone annuo in caso di locazione da parte di un soggetto passivo IVA, o del 2% negli altri casi. Per quanto riguarda un fondo rustico, l’imposta è dell’0,5% annuo. Per quanto riguarda gli altri immobili, compresi box, cantine, pertinenze, l’imposta corrisponde al 2% annuo. Di seguito una tabella riepilogativa: Pagamento dell’Imposta di Registro – Tabella Riepilogativa Come pago l’Imposta di Registro? Per quanto riguarda la tassa di registrazione devi usare l’apposito modulo F24 Elementi Identificativi (F24 EL.IDE.). Se sei soggetto titolare di Partita IVA, devi procedere necessariamente con modalità on line. Se non è così, puoi avvalerti facoltativamente della modalità telematica oppure pagare presso uno sportello dell’Agenzia, una banca convenzionata o presso gli uffici postali. Di seguito una tabella con i codici da indicare sul modello, per tipologia di pagamento: 1500 – Imposta di registro per prima registrazione1501 – Imposta di registro per annualità successive1502 – Imposta di registro per cessioni del contratto1503 – Imposta di registro per risoluzione del contratto di locazione1504

Bonus affitto giovani 2023
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Come ottenere fino a 2000€ con il Bonus Giovani affitti 2022-2023

Buone notizie per gli under 31 che stipulano un contratto di locazione con una detrazione del 20% sul canone!  Il Governo interviene a favore del mercato immobiliare introducendo il nuovo bonus affitto giovani, previsto dall’articolo 1, comma 155 della legge di bilancio 2022, finanziato con il Fondo Affitti Giovani.   Dunque, l’agevolazione introdotta nel 2022 continua ad essere in vigore anche nel 2023. Il suo funzionamento, alla luce delle modifiche normative, è stato chiarito il 1° aprile 2022 dall’Agenzia delle Entrate che ha spiegato i cambiamenti su requisiti e durata. Cos’è e come funziona il bonus affitto 2023 per i giovani under 31? La misura varata dal Governo permette ai ragazzi di età compresa tra i 20 e i 31 anni (non compiuti) di ottenere una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi quattro anni della durata del contratto di locazione. Se superiore, si potranno ottenere fino a 2.000 euro di detrazione irpef per i primi quattro anni pari al 20% dell’ammontare del canone pagato.  Per chiarire i criteri di valutazione dell’importo della detrazione analizziamo due scenari: SCENARIO A: il canone annuo stabilito è di 10.800 euro (quindi, 900 euro al mese). In questo caso il locatario ha diritto alla detrazione massima di 2.000 euro, poiché il 20 per cento di 10.800 euro, pari a 2.160 euro, supera l’importo massimo riconoscibile come detrazione. SCENARIO B: il canone annuo è fissato a 4.200 euro (ovvero, 350 euro al mese). In questo caso il bonus che spetta al locatario è quello della misura minima di 991,60 euro, poiché il 20 per cento di 4.200 euro, pari a 840 euro, è inferiore all’importo minimo riconoscibile. Ovviamente, gli importi della detrazione dovranno essere rapportati al numero dei giorni nei quali l’immobile è stato adibito a residenza del locatario a partire dal 2022 per un massimo di quattro anni. Quali immobili in affitto danno diritto alla presentazione della domanda per ottenere il bonus giovani? I richiedenti possono presentare domanda solo nel caso in cui l’immobile, adibito a residenza del locatario, è diverso dalla casa principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. Contrariamente alle misure in vigore fino al 2021, con questo nuovo bonus giovani il beneficio è applicabile sia il contratto di locazione riguarda non un’intera unità immobiliare, ma anche nel caso in cui questo riguardi solo una parte della stessa, ad esempio una singola stanza. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più locatari, la detrazione verrà suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione. Qualora solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo potrà fruire della detrazione prevista dal bonus affitti esclusivamente per la sua quota. Quali sono i requisiti per ottenere il bonus giovani affitto 2023? Come stabilito dalla Legge di Bilancio la detrazione si applica se si hanno i seguenti requisiti: La detrazione, come stabilito dall’articolo 38 della Legge di Bilancio 2022, non si applica se: Come e dove presentare la richiesta del bonus affitto giovani? L’agevolazione verrà corrisposta in forma di detrazione IRPEF, che potrà essere fruita tramite la dichiarazione dei redditi sotto forma di credito d’imposta per l’anno successivo. La dichiarazione dei redditi va presentata ogni anno direttamente online o rivolgendosi a Centri di assistenza fiscale (Caf), professionisti abilitati o al sostituto d’imposta (cioè al proprio datore di lavoro). Registra il contratto di locazione online! Evita sanzioni registrando il contratto tramite il servizio telematico di LocazioniWeb. Registra il tuo contratto

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L’ Attestato di Prestazione Energetica (APE)

APE: cos’è? Se ti sei interessato alla compravendita o alla locazione di un immobile, ti sarai sicuramente imbattuto in questa sigla: APE, acronimo che indica l’Attestato di Prestazione Energetica. Ma di cosa si tratta esattamente? Sinteticamente, l’Attestato di Prestazione Energetica descrive e certifica, secondo determinati parametri, quanto un immobile è efficiente da un punto di vista energetico. La legge che regolamenta gli Attestati di Prestazione Energetica è la 90/2013, legge di conversione del Decreto Legislativo 63 del giugno 2013. Il decreto del primo ottobre 2015 ha reso attuative le nuove linee guida nazionali per quanto riguarda l’APE. Quando un professionista rilascia il certificato APE, infatti, si basa su requisiti esterni all’edificio stesso, come, ad esempio, la posizione in cui si trova, ma soprattutto su requisiti propri dell’immobile, cioè, nella fattispecie, la presenza di impianti che soddisfano criteri di abitabilità e vivibilità della casa, o anche la capacità di isolamento termico dell’immobile stesso. Come funziona l’APE? L’Attestato di Prestazione Energetica viene rilasciato da professionisti abilitati, i certificatori energetici, che devono essere regolarmente iscritti ad un albo previsto dalle norme in materia che sono state redatte a livello regionale. Laddove mancasse una normativa regionale in tal senso, ci si attiene alle linee guida Nazionali, le quali prevedono che i certificatori energetici siano tecnici abilitati alla progettazione di edifici e di impianti. Questo significa che, qualora previsto, puoi richiedere il tuo attestato APE a un architetto, un ingegnere o un geometra. Di seguito, una tabella riepilogativa per le varie regioni:   Gli albi dei certificatori energetici Il certificatore La nomina del certificatore spetta al proprietario dell’immobile. Se stai costruendo un nuovo immobile o ti appresti ad una ristrutturazione importante, devi nominare il certificatore prima dell’inizio dei lavori e comunicarlo nella documentazione prevista. Il certificatore si occupa di reperire i dati catastali dell’immobile e, successivamente, dovrà operare un sopralluogo nell’immobile. Attenzione, il sopralluogo è obbligatorio per termini di legge. Questo avviene perché il certificatore deve provvedere all’analisi degli infissi, delle strutture isolanti, del corretto funzionamento degli impianti, e così via. Una volta effettuato il sopralluogo, il certificatore, sulla base dei dati, provvede al calcolo dell’indice di prestazione globale tramite software approvato dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano). Una volta finito questo processo, meno lungo di quanto si possa pensare, il certificatore assegnerà al tuo immobile un punteggio di efficienza. La scala energetica La scala va dal risultato di efficienza minima, ovvero una G, ad un grado di prestazioni ottimali da un punto di vista energetico, ovvero A4. Ovviamente, maggiore è il punteggio ottenuto dall’immobile, più alto potrà essere il suo valore sul mercato. In passato, si poteva ovviare all’APE nel caso di edifici di classe G con una autodichiarazione. La norma non è più in vigore. Dovete, dunque, necessariamente ricorrere ad un certificatore autorizzato. Durata dell’APE Va notato inoltre che l’Attestato di Prestazione Energetica non è, come facilmente intuibile, un certificato perenne. Dal momento che la qualifica che riporta si riferisce a una situazione momentanea, e per la stessa natura degli elementi certificati, che sono in continua evoluzione, l’APE ha di norma validità decennale. Nota bene, tuttavia, che l’APE può non avere necessariamente durata decennale. Il certificatore deve prima appurare che l’immobile sia in regola con le normative sul risparmio energetico. Se così non fosse, il certificatore può decidere di rilasciare l’APE ma senza conferirgli la validità massima. In questo caso, il tuo attestato sarà valido fino al 31 dicembre dell’anno successivo. Puoi facilmente verificare la data di scadenza del tuo Attestato di Prestazione Energetica guardando la data di scadenza posta in alto a destra sul modulo, subito dopo il codice identificativo. L’APE è obbligatoria? Dal luglio del 2009 l’Attestato di Produzione energetica è obbligatorio per quanto riguarda la compravendita di immobili. Dall’anno successivo, l’obbligo si è esteso anche alle locazioni. Ma vediamo i casi più frequenti in cui corre l’obbligo di redigere l’APE. Nel caso in cui compri o acquisti un edificio, l’attestato deve essere sempre presente. Lo stesso vale nel caso in cui ci fosse un atto di donazione; PER AFFITTO E LOCAZIONE DI UN IMMOBILE. In caso di locazione di singola unità immobiliare, non è obbligatorio allegare l’APE per la registrazione del contratto di locazione. Tuttavia, è necessario inserire nel contratto una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, relativa all’attestazione della prestazione energetica degli edifici (Articolo 6, Dlgs 19 agosto 2005 n. 192); Gli annunci immobiliari, a partire dal 1° gennaio 2012, siano essi relativi a vendite o affitto, devono riportare la classificazione APE dell’immobile in oggetto. Oltre alla classe energetica, l’annuncio deve anche riportare l’indice di prestazione energetica relativa (EPgl), espressa in Kwh/mq anno. Diffidate, quindi, di quegli annunci che non recano chiaramente la classe energetica dell’immobile; Se costruisci casa nuova; Se ristrutturi casa, ma solo nel caso in cui la ristrutturazione coinvolga più del 25% della totalità del tuo appartamento; Se rinnovi gli impianti termici, di climatizzazione o le strutture di isolamento. Nel caso in cui aveste una costruzione rustica o un rudere, purché chiaramente indicato, l’APE non risulta essere indispensabile. Lo stesso dicasi per edifici esclusi dalle categorie classificate sulla base della destinazione d’uso. Ci riferiamo a quegli immobili il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione: box auto e autorimesse, cantine, locali adibiti a deposito, e così via. Se proprio non volete pagare per il rilascio del vostro attestato di prestazione energetica, prendete lo status di chiesa, poiché sappiate che ne sono esenti gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose. Sanzioni Fate molta attenzione, perché nel caso in cui l’attestato dovesse essere assente le penali da pagare sarebbero onerose. In base alle casistiche si va da un minimo di € 500 (annunci non corredati di classe energetica e EPgl) fino ad un massimo di € 18.000 (vendita di immobile sprovvisto di APE). Per quanto riguarda le locazioni, nella fattispecie, il locatario rischia, nel caso in cui affitti un immobile senza relativo APE, da € 1.000 fino ad € 4.000 di sanzioni. La sanzione non esime comunque dal fornire l’appartamento di APE, dopo aver pagato la multa. Anche i certificatori possono essere

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