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Registrazione Telematica Contratti Locazione: Guida Pratica per le Pubbliche Amministrazioni

Nel contesto della digitalizzazione dei servizi pubblici, anche la gestione dei contratti  di locazione o affitto da parte delle amministrazioni pubbliche sta affrontando un cambiamento profondo. L’applicazione di normative e leggi specifiche da parte delle Amministrazioni pubbliche è fondamentale per garantire l’appartenenza di una unità istituzionale al settore pubblico secondo principi stabiliti da normative europee. La registrazione telematica dei contratti di locazione rappresenta oggi uno strumento fondamentale per garantire efficienza operativa, trasparenza amministrativa e piena tracciabilità fiscale nelle cessioni di beni immobili. Andrebbe inserito che è stato introdotto, dall’ art. 8 comma 10 bis della L. n. 44-2012 di conversione del D.L. n. 16 – 2012, l’obbligo di registrare telematicamente i contratti di locazione per tutti i soggetti, P.A. incluse, che possiedono più di 10 immobili. Non so se qui o in un’altra parte dell’articolo. Attraverso i servizi digitali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, le pubbliche amministrazioni possono adempiere agli obblighi fiscali relativi ai contratti di locazione in maniera più snella, sicura e conforme alle normative vigenti. Questa guida pratica è pensata per accompagnare responsabili amministrativi, funzionari e tecnici nell’applicazione corretta della procedura telematica, con particolare attenzione al modello RLI, agli adempimenti fiscali e alla documentazione necessaria. Perché adottare la registrazione telematica nei contratti di locazione di beni immobili La trasformazione digitale nella pubblica amministrazione non è solo una questione di innovazione tecnologica, ma anche di responsabilità gestionale. Adottare la registrazione telematica dei contratti di locazione significa migliorare la qualità dei processi interni, ridurre la possibilità di errore e garantire la tracciabilità delle operazioni legate alla gestione del patrimonio immobiliare. La registrazione telematica dei contratti di locazione può essere definita come il processo di invio e archiviazione digitale dei contratti, seguendo le normative vigenti e le disposizioni  dell’Agenzia delle Entrate. I principali benefici includono: Snellimento delle procedure. L’invio telematico consente di eliminare passaggi burocratici legati alla presentazione fisica dei contratti. Tutto il processo avviene online, riducendo tempi e l’impiego di risorse. Riduzione dei tempi di registrazione. Il contratto viene registrato in pochi passaggi, senza attese allo sportello e con accesso diretto al sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate. Tracciabilità e sicurezza. Ogni operazione lascia una traccia digitale, garantendo massima trasparenza. I dati sono protetti secondo i protocolli del sistema Entratel. Ottimizzazione dei costi. Viene meno la necessità di stampare, archiviare fisicamente o recarsi presso gli uffici territoriali. Questo si traduce in risparmio di tempo e di risorse operative per le società che gestiscono il patrimonio immobiliare. I soggetti obbligati alla registrazione del contratto Secondo la normativa vigente, la registrazione dei contratti di locazione è obbligatoria per tutte le locazioni di durata superiore a 30 giorni, anche quando stipulate da una pubblica amministrazione. È importante presentare una richiesta di registrazione dei contratti entro i termini previsti per evitare sanzioni. L’obbligo scatta entro 30 giorni dalla data di stipula o di decorrenza, ed è valido sia per immobili ad uso abitativo che strumentale. La modalità telematica è fortemente raccomandata dall’Agenzia delle Entrate anche per gli enti pubblici, in un’ottica di standardizzazione e controllo.  Accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate Per procedere alla registrazione telematica, la PA deve disporre delle credenziali di accesso a uno dei canali ufficiali dell’Agenzia delle Entrate: Entratel – riservato a soggetti che presentano un numero significativo di dichiarazioni o operazioni tributarie. È il canale più utilizzato dalle pubbliche amministrazioni. L’accesso a Entratel richiede autenticazione tramite SPID, CNS o CIE, e l’abilitazione al servizio di trasmissione telematica. L’abilitazione è il tasto dolente come scriverlo? E’ complessa e necessita di installazioni software come il Desktop Telematico che necessitano di Java.  Nella sezione dedicata della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, è possibile trovare il modulo per la richiesta di recesso e altre informazioni utili per la gestione dei servizi telematici. Compilazione e invio del modello RLI Il modello RLI (Registrazione Locazioni Immobiliari) è lo strumento ufficiale con cui si eseguono gli adempimenti fiscali relativi a: Tramite il modelli RLI è possibile anche pagare l’imposta di registro relativa alle annualità successive La compilazione del modello RLI richiede i seguenti dati: Il file RLI può essere generato tramite il software gratuito RLI dell’Agenzia delle Entrate, il sistema Telematico dell’AdE o integrato in soluzioni gestionali esterne certificate e fornite da intermediari abilitati al sistema Telematico. Documenti da allegare e conservare Alla trasmissione del modello RLI deve essere allegata: È importante assicurarsi che gli estremi delle unità immobiliari siano correttamente indicate, includendo i dati catastali necessari. Una volta completata la registrazione, è fondamentale conservare la ricevuta telematica generata dal sistema. Questo documento ha pieno valore probatorio e attesta l’adempimento fiscale. Pagamento delle imposte dovute La registrazione comporta il versamento dell’imposta di registro e, se prevista, dell’imposta di bollo. Il pagamento avviene tramite modello F24 Elementi Identificativi (F24 ELIDE), compilato con i codici tributo corretti o tramite la richiesta di addebito sul conto corrente di una banca abilitata e intestato al richiedente. Gli adempimenti fiscali sono imposti dalla legge, che stabilisce le normative da rispettare per garantire trasparenza ed equità nella gestione delle finanze pubbliche. Conservazione digitale e tracciabilità Dopo la registrazione, la documentazione deve essere archiviata secondo criteri di conservazione digitale a norma, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Gli enti pubblici sono tenuti a garantire la reperibilità, l’integrità e la leggibilità dei documenti nel tempo. L’integrazione con sistemi di conservazione accreditati assicura la piena conformità normativa. La registrazione telematica, inoltre, consente una facile tracciabilità e archiviazione di ogni contratto e adempimento successivo. Questo aspetto è particolarmente utile in fase di revisione contabile, rendicontazione o controllo interno. Come semplificare la gestione degli adempimenti: supporto per le amministrazioni La digitalizzazione degli adempimenti fiscali è un obiettivo strategico per la pubblica amministrazione, ma richiede competenze tecniche, aggiornamenti normativi costanti e strumenti affidabili. Per questo motivo, molte amministrazioni si affidano a partner specializzati in grado di offrire soluzioni integrate, assistenza operativa e piena conformità ai requisiti dell’Agenzia delle Entrate. LocazioniWeb affianca le pubbliche amministrazioni nella gestione telematica dei contratti di locazione, fornendo strumenti, assistenza e supporto tecnico qualificato per garantire una registrazione efficace, sicura e conforme.

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Registrazione del Contratto di Locazione

La registrazione dei contratti di locazione è un obbligo Fino a qualche anno fa si riteneva che registrare un contratto di locazione fosse solo un adempimento di tipo amministrativo finalizzato a comunicare all’Agenzia delle Entrate il fatto di percepire un reddito derivante dalla locazione di un appartamento, di un locale ad uso diverso da abitativo o dall’affitto di un terreno. Andiamo per ordine e vediamo quali sono gli obblighi a cui vanno in contro locatore e conduttore nel caso in cui sottoscrivano un contratto di locazione immobiliare. Quali sono i termini e le tipologie di contratto che vanno registrate I contratti di locazione di immobili o di affitto di terreni vanno registrati, presso lo sportello dell’Agenzia delle Entrate, entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula, ovvero di decorrenza. Il termine scatta dalla data anteriore tra queste ultime. L’obbligo della registrazione non vige, invece, per le cosiddette “locazioni brevi” ovvero per quelle locazioni la cui durata sia inferiore a 30 giorni. Ovviamente la dichiarazione del reddito prodotto da tali locazioni va comunque fatta, se non soggetta al regime fiscale alternativo della cedolare secca, nella propria dichiarazione dei redditi al fine di pagare le imposte derivanti ai fini IRPEF. Vanno registrati, allo sportello o in via telematica, anche tutti i contratti di affitto di terreni o fondi rustici, sempre nel termine di 30 giorni. Dove si registrano i contratti di locazione I contratti, ricordiamo in forma scritta, vanno registrati presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che risulta essere più “comodo” per le parti. Sfatiamo che, se l’appartamento locato si trova ad esempio a Catania, allora il contratto vada necessariamente registrato presso lo sportello della città etnea. Ciò che conta è la residenza, o comunque il domicilio fiscale del contribuente. Il suggerimento che diamo è sempre quello, quindi, di scegliere lo sportello più vicino alla propria residenza e non quello più vicino all’immobile locato. Sarà così più semplice gestire eventuali controversie, anche di natura interpretativa e non solamente sanzionatoria, che dovessero sorgere in merito al contratto di locazione o affitto. Immaginate di risiedere a Milano e di locare la propria seconda casa in liguria. Ci fosse un problema che necessiti della presenza fisica presso lo sportello per essere risolto perché andare presso lo sportello, per esempio di Sanremo, piuttosto che recarsi a quello sotto casa? A tale proposito non esiste un supporto normativo che obblighi alla prossimità in tal senso per cui è preferibile fare la scelta più comoda. Sarà, inoltre, più semplice effettuare tutte le comunicazioni e le dichiarazioni legate agli adempimenti successivi alla registrazione del contratto. Chi deve registrare il contratto Per quanto la legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/15, G.U. n. 208) abbia introdotto l’obbligo di registrazione a carico del locatore, con il disposto di cui al comma 59 dell’articolo 1, è prassi dell’Agenzia delle Entrate accettare la registrazione allo sportello, anche se presentata dal conduttore. Nell’ambito della trasmissione telematica, tra l’altro, qualora fosse l’inquilino a trasmettere, anche mediante intermediario abilitato, la registrazione del contratto di locazione, questo non rappresenterebbe motivo di scarto da parte del sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate. Qual è, al netto della interpretazione dell’operatore di sportello, la ragione per cui tale obbligo ricade sul proprietario? Una delle ragioni è stata certamente quella di chiarire, nello specifico, a chi toccasse l’onere dichiarativo, anche ai fini della tenuta della cosiddetta “anagrafe condominiale”, per la quale il proprietario è tenuto a comunicare che occupa il proprio immobile all’amministratore dello stabile entro sessanta giorni dalla cessione dell’alloggio. Sbagliato sarebbe pensare che tale obbligo possa in qualche modo esentare il conduttore dalla corresponsabilità, anche sotto il profilo sanzionatorio, legata alla mancata registrazione del contratto in quanto. Il comma 57 del d. P.R. n.131/86, infatti,  pone la responsabilità solidale al pagamento dell’imposta di registro unitamente alla responsabilità solidale prevista per i mediatori immobiliari laddove il contratto di locazione sia stato stipulato a seguito del loro intervento. Infine, come previsto dalla predetta legge n. 208/15, tali disposizioni riguardano solo i contratti di locazione ad uso abitativo escludendo, quindi, le altre tipologie di contratto di locazione ad uso diverso da abitativi o di affitto di terreni. Per queste tipologie contrattuali è quindi rimasta la possibilità di registrare il contratto di locazione o affitto, sia da parte del locatore, sia da parte del conduttore. La registrazione del contratto di locazione allo sportello I contratti di locazione o di affitto di beni immobili, come detto, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data più vecchia tra stipula e decorrenza presso lo sportello dell’Agenzia delle Entrate scelto dalle parti. Tale obbligo può essere assolto direttamente presentandosi presso uno degli sportelli, muniti di documento di riconoscimento e di due copie orginali del contratto di locazione firmato. Bisognerà compilare il modello RLI (registrazione locazione immobili) predisposto dall’Agenzia delle Entrate in ogni sua parte e presentarlo assieme al contratto da registrare. Oltre al modello RLI, inoltre, dovranno essere documentati i versamenti delle imposte di registro, ove dovute, pagate mediante il modello F24 EL.IDE. (elementi identificativi) e le “marche da bollo” da 16 euro, emesse in data anteriore o uguale a quella di stipula del contratto, ogni 100 righe ovvero ogni quattro facciate del contratto se redatto sui fogli “uso bollo”. La marca da bollo va apposta sia sulla copia che viene trattenuta dall’ Agenzia delle Entrate sia su ognuna di quella che, eventualmente, verranno rilasciate al contribuente dichiarante. Le imposte di registro e bollo possono anche essere assolte mediante l’addebito sul conto corrente del richiedente la registrazione mediante la presentazione dell’apposito modulo, qualora sussistano due condizioni: che il conto sia abilitato ovvero che l’istituto di credito sul quale è intrattenuto il rapporto bancario sia presente nell’elenco delle banche convenzionate pubblicato sul sito dell’ Agenzia delle Entrate. Che il codice fiscale del contribuente sia uguale al codice fiscale dell’intestatario, o di uno degli intestatari, del conto corrente. Dal primo aprile 2014 lo sportello non può più ricevere, nell’ottica di uno snellimento delle procedure, la registrazione con le suddette modalità qualora venga presentata da un mediatore immobiliare o

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Risoluzione e Proroga del Contratto di Locazione

Il tuo contatto di locazione sta per scadere. Di norma, hai due strade che ti si aprono davanti: proroga o risoluzione del contratto di locazione. In entrambi i casi devi effettuare l’opportuna comunicazione, nel termine di trenta giorni, all’Agenzia delle Entrate. Risoluzione del contratto di locazione. Nel caso di risoluzione, prima dei termini previsti dal contratto, sarà necessario comunicare la cessazione del contratto per evitare che l’agenzia delle entrate continui a conteggiare le imposte derivanti dal contratto stesso. Quale che sia la scadenza del tuo contratto di locazione, la risoluzione dell’accordo preso tra le parti deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate nei termini previsti di cui abbiamo già detto sopra. Se la revoca del contratto avviene di comune accordo, basta comunicare, la risoluzione all’ufficio preposto dell’Agenzia delle Entrate. Per poterlo fare è necessario, oltre alla comunicazione scritta, versare, entro 30 giorni dal deposito dell’atto, un’Imposta di Registro pari a € 67. L’unico caso in cui non è dovuto il pagamento dell’Imposta di Registro è rappresentato dal regime di cedolare secca. Se il contratto ricade in questa evenienza, allora basta la sola comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Ricordati che non puoi prescindere dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Qualora te ne dimenticassi, infatti, potrai incorrere in sanzioni. Se vuoi risolvere anticipatamente il tuo contratto di locazione, da proprietario o da conduttore. Ricordati che il termine per il preavviso e di almeno sei mesi, se non diversamente pattuito nel contratto. Contratti per le esigenze abitative di studenti. Il contratto per studenti può variare da una durata minima di 6 mesi fino ad un massimo di 36 mesi. Il contratto si rinnova tacitamente con la stessa formula, sempre che il conduttore non decida di lasciare la casa, previa comunicazione scritta, almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto. Se, viceversa, sei il locatore non godi del diritto di disdetta, se non per gravi motivazioni. Attenzione, però. Un caso abbastanza frequente si può presentare qualora l’appartamento sia affittato a più studenti contemporaneamente. Avviene naturalmente che uno dei locatari possa lasciare l’appartamento e non prorogare il contratto, perché ha terminato il suo ciclo di studi. In quel caso lo studente può rescindere il contratto per la propria parte. Il carico del canone, tuttavia, essendo cumulativo, si ripartirà sui locatori che permangono. Poniamo cioè il caso in cui il canone sia di € 300 ripartito su tre conduttori. Tu, studente locatore, hai una quota pari a € 100. Se uno dei tuoi coinquilini esercita il diritto di recesso, ti ritroverai a pagare una quota di € 150. Per quei contratti non rientrano nella disciplina della legge 431/1998, vige piena libertà per le parti di stabilire quali le modalità di recesso dal contratto. Proroga del contratto di locazione. La proroga del contratto di locazione di un immobile si riferisce a tutti quei casi in cui si prolungano i tempi di decorrenza delle condizioni di un contratto di locazione. Dal momento che esistono diverse tipologie di contratti di locazione, esistono anche differenti casistiche riguardo al prolungamento dello stesso. Il canone libero. Uno dei casi più frequenti da prendere in considerazione è quello del canone libero. La formula che li regola si basa sulla decorrenza del 4+4. Cosa significa? Significa che la durata delle condizioni contrattuali originali è di 4 anni. Allo scadere del primo quadriennio, interviene un rinnovo automatico per ulteriori quattro anni, a meno di disdetta opportunamente comunicata, come vedremo tra poco. Il rinnovo automatico prevede le medesime condizioni economiche del contratto iniziale. Sia nel primo caso, il prolungamento tacito del contratto allo scadere del primo quadriennio, sia nel secondo caso, il rinnovo allo scadere del secondo quadriennio, è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità previste dalla legge, la continuità delle condizioni, pagando contestualmente il dovuto (noi di locazioniweb abbiamo già affrontato la questione in un ampio articolo del nostro blog). Un esempio concreto di Proroga del contratto di locazione. Ma affrontiamo la questione in termini pratici. Facciamo un esempio reale. Sei un conduttore, hai stipulato un contratto di locazione a decorrere dal 30 giugno del 2015, il contratto prevede un canone mensile di € 500. Contratto di locazione a canone libero. Si avvicina la prima scadenza del tuo contratto. La scadenza, per l’esattezza, cadrà il 30 giugno del 2019. Il tuo contratto prevede che venga prorogato automaticamente per ulteriori quattro anni. Tuttavia, tu o il proprietario dell’immobile dovrete ricordare di comunicare la proroga contrattuale all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 maggio del 2019. Contestualmente alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate, tramite RLI software, pagherete l’Imposta di Registro annuale, salvo che il regime scelto dal locatore non sia la c.d. “cedolare secca”. Ti ricordiamo sempre che, quali che siano gli accordi presi tra te e il proprietario, l’Imposta di Registro è dovuta in solido. Questo significa che ne rispondono entrambe le parti in uguale misura. Il mancato pagamento dell’Imposta prevede una sanzione del 30% sull’ammontare del dovuto. Il canone agevolato o concordato. La formula del canone agevolato o concordato ha una durata differente rispetto a quella del canone libero. Se il canone libero prevede una durata di quattro anni, il canone agevolato, invece, ha una formula che prevede una durata minima del primo periodo triennale+2 anni di proroga. Che significa? Significa che il tuo primo periodo di contratto, sarà valido per almeno tre anni. Il canone agevolato può essere inoltre in regime di cedolare secca. È opportuno che tu ne tenga conto, in quanto la cedolare secca gode di alcuni vantaggi dal punto di vista fiscale. E tali vantaggi possono esserti utili anche in sede di proroga del contratto. Al di là del fatto che, infatti, prevede un’aliquota del 10% invece che del 21, e che IMU e TASI riducono la base imponibile del 25%, la cedolare secca consente di evitare la dovuta Imposta di Registro della proroga. Questo significa che allo scadere dei periodi previsti dal contratto di locazione, non dovrai pagare nulla perché il tuo affitto continui ad avere validità. Tuttavia questo non ti esime dal comunicare tempestivamente, il rinnovo del periodo di locazione. In caso contrario, l’Agenzia delle Entrate non rileverà la continuità del contratto e resterai scoperto in caso di controversie o

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Il pagamento dell’imposta di registro

Preoccupato dal pagamento dell’imposta di registro? Non riesci a raccapezzarti tra gli obblighi da adempiere? Non temere. Segui il nostro articolo e tutto ti sarà più chiaro. Cos’è l’Imposta di Registro? Poniamo tu debba registrare un contratto (il caso più frequente è quello di un contratto di locazione o affitto di un immobile. Il concetto è valido sia che tu sia il locatore, sia che tu sia il conduttore). Perché il contratto di locazione, quindi, abbia valore “contro terzi” è necessario che sia redatto in forma scritta e che venga registrato, anche in via telematica, presso uno sportello dell’agenzia delle entrate. L’importo dell’Imposta, come vedremo tra poco, varia in funzione dell’immobile in questione, del tipo di contratto che si sceglie, del regime fiscale di chi affitta la casa e di particolari casi di regimi IVA all’interno del contratto. L’imposta, per i più scrupolosi, è regolata dal Testo unico dell’imposta di registro (TUR), approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La registrazione del contratto di locazione prevede la presentazione di due copie dell’atto presso l’Ufficio del Registro. Per i contratti relativi agli immobili puoi usufruire anche del servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione, di pari valore legale rispetto a quella in copia fisica direttamente depositata presso l’Ufficio. Ma entriamo nello specifico. Devi pagare l’imposta di registro del contratto di locazione? Con LocazioniWeb è veloce, facile e sicuro! Crea il tuo account Entro quando devo pagare l’Imposta di Registro? Devi effettuare la registrazione dell’atto entro 30 giorni dalla stipula del contratto. L’unico caso in cui non devi procedere con la registrazione è relativo al caso in cui la durata del periodo di locazione presente sul contratto non superi i 30 giorni complessivi nell’arco di un anno. Devi effettuare il corrispondente pagamento dell’Imposta di Registro contestualmente al deposito degli atti e questo pagamento coprirà il primo anno di contratto. In questa fase, inoltre, devi pagare anche una Imposta di Bollo (€ 16 ogni 100 righe e per ogni eventuale foglio allegato). L’imposta di bollo è dovuta per ogni copia di contratto nel caso di consegna fisica. Nel caso della trasmissione telematica, invece, sarà sufficiente scontare l’imposta di bollo sull’unica copia che viene trasmessa all’Agenzia delle Entrate risparmiando, quindi, il 50% sull’imposta di bollo. Dovrai pagare l’imposta ogni anno, per tutti gli anni previsti dal contratto. Le annualità successive alla prima puoi pagarle entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza annuale (se il contratto ha, ad esempio, data 1° gennaio, le annualità andranno pagate entro il 31 gennaio di ogni anno, fino a scadenza contratto). Nel caso di pagamento annuale, il versamento relativo alla sola prima annualità non può essere inferiore a € 67,00. Gli anni successivi al primo, viceversa contemplano la possibilità che la rata sia di importo inferiore. Hai anche la possibilità di pagare l’Imposta in un’unica soluzione, comprensiva di tutte le annualità previste. In ogni caso, l’importo complessivo dell’imposta, anche se versato in un’unica soluzione, non può essere inferiore a € 67,00. Nel caso di pagamento unificato puoi usufruire di uno sconto relativo al tasso di interesse legale sull’imposta. Lo sconto è al momento dello 0,2% (a partire dal 1° gennaio 2016) moltiplicato per gli anni del contratto (la metà cioè degli interessi, che ammontano allo 0,4%). Lo sconto non è di per sé piccolo, ma potresti trarne qualche vantaggio. Innanzitutto, eviteresti la possibilità di dimenticare una qualunque annualità dell’Imposta. Inoltre potrebbe risparmiarti una prima annualità “gonfiata”, nel caso in cui il contratto prevedesse un importo inferiore agli € 67. Qualora il contratto venisse disdetto anzitempo e avessi versato l’imposta di registro in soluzione unica, hai diritto al rimborso dell’importo pagato per le annualità successive all’interruzione del contratto.In prima registrazione, inoltre, ricorda che l’imposta va arrotondata di € 1,00 per eccesso, nel caso in cui il dovuto fosse composto da frazioni di euro. In sostanza, a puro titolo, esemplificativo, se l’importo corrisponde a € 90,70, pagherai € 91,00. Per quanto riguarda i contratti tra privati va ricordato che l’imposta è a carico delle due parti in uguale misura, e che l’ammontare della cifra è comunque dovuta in solido, cioè entrambe le parti sono responsabili dell’eventuale mancato pagamento. Sempre per i contratti di locazione e affitto è possibile optare per la formula della cedolare secca, esente dall’imposta di registro per le annualità successiva alla prima. Ma quanto pago per l’Imposta di Registro? Per quanto riguarda il pagamento dell’Imposta di Registro, l’ammontare ha un tasso relativo alla tipologia di contratto che depositi e corrisponde ad una percentuale sull’importo del canone. Per quanto riguarda l’uso abitativo, ad esempio, l’imposta è pari al 2% del canone annuo. Se opti per il regime del canone concordato (L. 431/98, cui dedicheremo un articolo più approfondito), in determinati comuni (“ad alta densità abitativa”), si ha diritto ad una riduzione del 30%. In pratica, per questa tipologia di contratti di locazione, che possono riguardare per loro natura, evidentemente, solo immobili ad uso abitativo, l’imposta di registro sarà dell’1,4% sul canone annuo. Per quanto riguarda un fabbricato strumentale per natura (quelli per attività lavorativa, per estrema semplificazione), il dovuto ammonta all’1% del canone annuo in caso di locazione da parte di un soggetto passivo IVA, o del 2% negli altri casi. Per quanto riguarda un fondo rustico, l’imposta è dell’0,5% annuo. Per quanto riguarda gli altri immobili, compresi box, cantine, pertinenze, l’imposta corrisponde al 2% annuo. Di seguito una tabella riepilogativa: Pagamento dell’Imposta di Registro – Tabella Riepilogativa Come pago l’Imposta di Registro? Per quanto riguarda la tassa di registrazione devi usare l’apposito modulo F24 Elementi Identificativi (F24 EL.IDE.). Se sei soggetto titolare di Partita IVA, devi procedere necessariamente con modalità on line. Se non è così, puoi avvalerti facoltativamente della modalità telematica oppure pagare presso uno sportello dell’Agenzia, una banca convenzionata o presso gli uffici postali. Di seguito una tabella con i codici da indicare sul modello, per tipologia di pagamento: 1500 – Imposta di registro per prima registrazione1501 – Imposta di registro per annualità successive1502 – Imposta di registro per cessioni del contratto1503 – Imposta di registro per risoluzione del contratto di locazione1504

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